Art. 4
Rendicontazione
1. Al termine del triennio 2021-2023 il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e Anpal trasmetteranno all'Inail il
rendiconto degli oneri effettivamente sostenuti per l'erogazione
dell'assegno di ricollocazione in favore delle persone con
disabilita' da lavoro.
2. Nel caso in cui l'importo trasferito dall'Inail a titolo di
concorso al finanziamento dell'assegno di ricollocazione erogato a
favore dei disabili da lavoro risulti maggiore o inferiore a quello
corrispondente al 60% degli oneri di cui al comma 1 del presente
articolo, la differenza per difetto del contributo sara' regolata
dall'Inail mediante trasferimento al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di detta differenza entro il 31 dicembre 2024 e
l'eventuale eccedenza sara' regolata mediante trasferimento del
relativo importo da parte del predetto Ministero all'Inail entro la
stessa data.