Art. 11
Informazione, comunicazione e pubblicita'
1. Il Ministero della transizione ecologica puo' divulgare i
risultati conseguiti per la realizzazione degli interventi previsti
dalla Scheda Progetto, attraverso la pubblicazione di informazioni
riguardanti, tra le altre: i comuni beneficiari, gli obiettivi, gli
interventi realizzati, i benefici ambientali conseguiti, il costo
totale e il finanziamento concesso.
2. I comuni beneficiari sono tenuti a dare la massima informazione
e diffusione dei risultati conseguiti con gli interventi finanziati
nell'ambito del presente Programma.
3. Tutti gli atti, i prodotti, i materiali e le iniziative
concernenti gli interventi finanziati devono evidenziare il
riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e
all'iniziativa Next Generation EU, i loghi dell'Unione europea e
quello del Ministero della transizione ecologica (Allegato 2).
4. Eventuali modifiche e/o integrazioni sulle modalita' di
divulgazione saranno comunicate ai comuni beneficiari dalla ex
Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero
della transizione ecologica.