Art. 4
Modalita' e termini di presentazione dell'istanza di finanziamento
1. I comuni di cui all'art. 2, comma 2, presentano istanza di
finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, al
Ministero della transizione ecologica trasmettendo la seguente
documentazione:
a) istanza di finanziamento firmata dal rappresentante legale o
da un funzionario delegato del comune istante con l'indicazione di un
referente e i relativi recapiti istituzionali;
b) Scheda Progetto (di seguito anche S.P.) riferita ad almeno tre
delle tipologie di interventi di cui all'Allegato 1, Parte B, che
rispetti le specifiche tecniche di cui al medesimo Allegato, redatta
esclusivamente sulla base dell'apposita modulistica debitamente
compilata in tutte le sue parti, predisposta dalla ex Direzione
generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della
transizione ecologica e pubblicata sul sito del medesimo Ministero.
Nel caso in cui il territorio di competenza del comune istante ricada
in piu' di una Isola minore non interconnessa, il comune deve
presentare per ciascuna Isola una S.P contenente almeno tre delle
suddette tipologie di interventi;
c) indicazione del Codice unico di progetto (CUP) afferente alla
Scheda Progetto riepilogativa degli interventi;
d) attestazione del comune istante che non beneficia di altri
finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati per la
realizzazione degli interventi descritti nella S.P.;
e) la dichiarazione del comune istante che attesta la coerenza
della S.P. con gli esistenti strumenti di pianificazione in vigore.
2. Il comune capofila di cui all'art. 2, comma 3, presenta istanza
di finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, al
Ministero della transizione ecologica trasmettendo la seguente
documentazione:
a) istanza di finanziamento firmata dal rappresentante legale o
da un funzionario delegato del comune capofila con l'indicazione di
un referente e i relativi recapiti istituzionali;
b) una Scheda Progetto (di seguito anche S.P.) riferita ad almeno
tre delle tipologie di interventi di cui all'Allegato 1, Parte B, che
rispetti le specifiche tecniche di cui al medesimo Allegato, redatta
esclusivamente sulla base dell'apposita modulistica, debitamente
compilata in tutte le sue parti, predisposta dalla ex Direzione
generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della
transizione ecologica e pubblicata sul sito del medesimo Ministero;
c) indicazione del Codice unico di progetto (CUP) afferente alla
Scheda Progetto riepilogativa degli interventi;
d) copia dell'atto associativo sottoscritto tra i Comuni di Leni,
Malfa e Santa Marina Salina ai sensi del Capo V, titolo II, Parte I
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'indicazione del
comune capofila e del referente della Scheda Progetto;
e) dichiarazione dei Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina
che attesta che gli stessi partecipano al Programma con un'unica
S.P., che non beneficiano di altri finanziamenti provenienti da
soggetti pubblici o privati per la realizzazione degli interventi
descritti nella S.P., e che gli interventi previsti dalla stessa sono
coerenti con gli esistenti strumenti di pianificazione in vigore.
3. La documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 e' trasmessa
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata - PEC
all'indirizzo clea@pec.minambiente.it entro e non oltre centoventi
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il campo «Oggetto» della PEC di trasmissione deve riportare la
seguente dicitura: «Programma Isole Verdi».
5. E' consentito trasmettere piu' PEC relative a un'unica domanda,
fino a un massimo di cinque. In tal caso, di seguito alla dicitura di
cui al precedente comma 4, le singole PEC inviate devono riportare
nell'«Oggetto» il numero progressivo rispetto al numero totale degli
invii (es. «1 di 5», «2 di 5», «3 di 5», «4 di 5», «5 di 5»).
Ciascuna PEC deve avere una dimensione massima pari a 50 megabyte.
6. In caso di presentazione di piu' istanze da parte dello stesso
comune e' considerata ammissibile solo l'ultima domanda pervenuta in
ordine temporale e comunque entro i termini di cui al comma 3 del
presente articolo.