Art. 5
Spese ammissibili
1. Nell'ambito di ciascuna Scheda Progetto, di cui all'art. 4,
comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), sono ammissibili le voci
di spesa indicate per ciascuna tipologia di intervento nella Parte B
dell'Allegato 1.
2. Le spese di cui al comma 1 devono garantire il rispetto del
principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambienteali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852
(DNSH), pena la loro inammissibilita'.
3. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute a partire
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, pena la loro inammissibilita'.