Art. 7
Approvazione delle Schede progetto e trasferimento delle risorse
1. La ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del
Ministero della transizione ecologica, sulla base dell'attivita'
svolta dal Tavolo di monitoraggio di cui all'art. 6, comma 2,
notifica ai comuni, entro sessanta giorni dalla ricezione delle
istanze, l'ammissione a finanziamento e puo' richiedere ai comuni
istanti la trasmissione di chiarimenti e/o integrazioni documentali.
A tal fine, la medesima Direzione generale assegna un termine
congruo, comunque non superiore a trenta giorni dall'invio della
richiesta, per provvedere agli adempimenti richiesti ed entro i
successivi trenta giorni dalla loro recezione notifica ai comuni
l'ammissione a finanziamento. La mancata integrazione documentale
comporta la decadenza della domanda di cui all'art. 4.
2. La ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del
Ministero della transizione ecologica, con distinti decreti
direttoriali, trasferisce ai comuni beneficiari le seguenti quote di
finanziamento attribuito:
a) una prima quota pari al 20%, a titolo di anticipazione, a
seguito della notifica di cui al comma 1;
b) una seconda quota pari al 30% del finanziamento attribuito, a
seguito di valutazione positiva della documentazione di cui all'art.
8, e dalla quale risulti uno stato di avanzamento contabile delle
attivita' pari almeno all'80% della quota di cui alla lettera a),
trasmessa dai comuni beneficiari, entro il 31 ottobre 2023, secondo
le modalita' che saranno comunicate dalla ex Direzione generale per
il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione
ecologica;
c) una terza quota pari al 20% del finanziamento attribuito, a
seguito di valutazione positiva della documentazione di cui all'art.
8, e dalla quale risulti uno stato di avanzamento contabile delle
attivita' pari almeno all'80% della quota di cui alla lettera b),
trasmessa dai comuni beneficiari, entro il 31 ottobre 2024, secondo
le modalita' che saranno comunicate dalla ex Direzione generale per
il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione
ecologica;
d) una quarta quota pari al 20% del finanziamento attribuito, a
seguito di valutazione positiva della documentazione di cui all'art.
8, e dalla quale risulti uno stato di avanzamento contabile delle
attivita' pari almeno all'80% della quota di cui alla lettera c),
trasmessa dai comuni beneficiari, entro il 31 ottobre 2025, secondo
le modalita' che saranno comunicate dalla ex Direzione generale per
il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione
ecologica;
e) il saldo finale del finanziamento attribuito, al netto di
eventuali economie, a seguito di valutazione positiva della
documentazione di cui all'art. 8, e dalla quale risulti anche la
conclusione degli interventi previsti dalla S.P., trasmessa dai
comuni beneficiari entro il 31 luglio 2026, secondo le modalita' che
saranno comunicate dalla ex Direzione generale per il clima,
l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica.