Art. 8
Modalita' di rendicontazione degli interventi
1. Possono essere rendicontate soltanto, se opportunamente
documentate, le spese ammissibili riportate nell'Allegato 1, parte B
e nel rispetto di quanto indicato all'art. 5, comma 2.
2. Ai fini del trasferimento delle quote di finanziamento di cui
all'art. 7, comma 2, lettere b), c), d) ed e) il rappresentante
legale o il funzionario delegato del comune beneficiario provvede a
trasmettere, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla ex
Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero
della transizione ecologica la richiesta di trasferimento allegando
la seguente documentazione:
dichiarazione prodotta tramite uno specifico schema predisposto
dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del
Ministero della transizione ecologica, attestante lo stato di
avanzamento contabile della Scheda Progetto;
documentazione amministrativo-contabile, determinazioni di
liquidazione e relative quietanze di pagamento che riportino nella
causale i riferimenti alla Scheda Progetto ammessa a finanziamento;
dichiarazioni rese dal Responsabile unico del procedimento (RUP)
e dal direttore dei lavori, prodotte tramite uno specifico schema
predisposto dalla suddetta Direzione generale del Ministero della
transizione ecologica, attestanti la conformita' degli interventi
svolti rispetto alla Scheda Progetto approvata e l'avvenuta
osservanza della normativa vigente sulla tracciabilita' dei flussi
finanziari e della disciplina nazionale e comunitaria in tema di
affidamento di lavori, servizi e forniture;
documentazione fotografica dimostrativa dello stato di
realizzazione degli interventi previsti;
documentazione attestante l'avanzamento dell'attivita' di
monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;
documentazione attestante che la realizzazione delle attivita'
progettuali e' coerente con i principi e gli obblighi specifici del
PNRR relativamente al principio del «Do No Significant Harm» (DNSH)
e, ove pertinente, ai principi del Tagging clima;
dichiarazione di rinuncia della quota di finanziamento non
rendicontata, nel caso di avanzamento contabile conclusivo inferiore
al 100% del costo complessivo.
3. Il comune beneficiario deve adottare un'apposita codificazione
contabile per tutte le transazioni relative agli interventi previsti
dalla S.P. per assicurare la tracciabilita' delle risorse stanziate
dal presente Programma.
4. Il comune beneficiario e' tenuto a conservare la documentazione
relativa alla attuazione della S.P. in fascicoli cartacei o
informatici per assicurare la completa tracciabilita' delle
operazioni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio
2021, n. 108.