Art. 9
Durata degli interventi e proposte di modifica
1. Gli interventi contenuti nella Scheda Progetto, di cui all'art.
4 dovranno concludersi entro il 30 giugno del 2026.
2. Le proposte di modifica della Scheda Progetto, possono essere
richieste dal comune beneficiario e dovranno essere accolte con
autorizzazione scritta della ex Direzione generale per il clima,
l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, che si
riserva la facolta' di non riconoscere, ovvero di non approvare spese
relative a modifiche alla S.P. non autorizzate.
3. Le proposte di modifica della Scheda Progetto, di cui al
precedente comma 2, sono presentate dal comune beneficiario alla ex
Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero
della transizione ecologica, secondo le modalita' che saranno
comunicate dalla medesima Direzione generale con la seguente
documentazione:
a) nota di trasmissione della richiesta di modifica firmata dal
rappresentante legale o da un funzionario delegato del comune
beneficiario;
b) Scheda Progetto redatta esclusivamente sulla base
dell'apposita modulistica, debitamente compilata in tutte le sue
parti, predisposta dalla ex Direzione generale per il clima,
l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica e
pubblicata sul sito del medesimo Ministero.
4. La ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del
Ministero della transizione ecologica, entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta presentata ai sensi del comma 3, si esprime
in merito alle proposte di modifica della Scheda Progetto di cui al
comma 2.