Art. 10 
 
                  Registro nazionale aiuti di Stato 
 
  1. Il Ministero della salute  provvede  agli  adempimenti  previsti
dagli articoli  8  e  9  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio
2017, n. 115 recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.