Art. 11 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti  dal  presente  decreto  nei  limiti  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie  previste  a  legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 ottobre 2021 
 
                                   Il Ministro della salute: Speranza 
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2956