Art. 3 Agevolazione concedibile 1. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al presente decreto e' riconosciuto, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 4, nel limite delle risorse disponibili, pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021. 2. Il contributo e' concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa non puo' superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.