Art. 3 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. Il contributo, sotto forma  di  credito  d'imposta,  di  cui  al
presente decreto e' riconosciuto, fino a un importo massimo di  3.000
euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50  per  cento  delle
spese ammissibili  di  cui  all'art.  4,  nel  limite  delle  risorse
disponibili, pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Il contributo e' concesso ai sensi e nei limiti del  regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,  ai  sensi
del quale l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi  da
uno Stato membro a un'impresa non puo' superare l'importo di  200.000
euro nell'arco di tre esercizi finanziari.