Art. 4 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto e il noleggio delle seguenti apparecchiature necessarie per l'effettuazione delle prestazioni di telemedicina individuate dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010: a) dispositivi per la misurazione con modalita' non invasiva della pressione arteriosa; b) dispositivi per la misurazione della capacita' polmonare tramite auto-spirometria; c) dispositivi per la misurazione con modalita' non invasiva della saturazione percentuale dell'ossigeno; d) dispositivi per il monitoraggio con modalita' non invasive della pressione arteriosa e dell'attivita' cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali; e) dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalita' di telecardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali. 2. I farmacisti verificano il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente sulla qualita' e sicurezza dei dispositivi di telemedicina e sono responsabili del corretto funzionamento e della manutenzione dei dispositivi stessi. 3. L'utilizzo dei dispositivi di telemedicina e' consentito al personale sanitario e ai farmacisti adeguatamente formati.