Art. 5 Procedura di concessione del contributo 1. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente decreto, le farmacie interessate presentano, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione e fino al 31 dicembre 2021, un'apposita istanza al Ministero della salute, esclusivamente per via telematica, attraverso le specifiche funzionalita' rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche tramite sistema regionale. 2. Nell'istanza di cui al comma 1 i soggetti richiedenti: a) indicano gli elementi identificativi della farmacia e del soggetto titolare della stessa; b) dichiarano il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2; c) riportano l'elenco delle spese sostenute nel 2021 in relazione all'acquisto o al noleggio delle apparecchiature di cui all'art. 4, indicando l'identificativo univoco attribuito dal Sistema di interscambio nonche' i file XML delle relative fatture elettroniche acquisite ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ovvero i file pdf della copia delle fatture analogiche rilasciate dai fornitori ove questi ultimi siano esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica; d) indicano l'ammontare del credito d'imposta teoricamente spettante; e) dichiarano che l'acquisto o noleggio, oggetto della fattura, per cui si richiede il beneficio del presente decreto, sia relativo ad apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina; f) rilasciano il consenso al trattamento dei dati personali. 3. Il credito d'imposta e' riconosciuto dal Ministero della salute secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, tramite il Sistema tessera sanitaria, e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. 4. Il Ministero della salute, ricevuta, tramite il Sistema tessera sanitaria, l'istanza di accesso all'agevolazione, verifica la completezza dei dati indicati e, nel caso in cui le verifiche si concludano positivamente, determina, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente e nel limite delle risorse complessivamente disponibili di cui all'art. 3, l'ammontare dell'agevolazione concedibile nel limite massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario. 5. Il Ministero della salute, dopo aver verificato, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal regolamento «de minimis», procede alla registrazione dell'aiuto individuale e comunica al beneficiario, tramite il Sistema tessera sanitaria, l'ammontare del credito d'imposta spettante. 6. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, il Ministero trasmette, tramite il Sistema tessera sanitaria, una apposita comunicazione di diniego.