Art. 5 
 
               Procedura di concessione del contributo 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del contributo  di  cui  al  presente
decreto, le farmacie interessate presentano, a decorrere  dal  giorno
successivo alla pubblicazione e fino al 31 dicembre 2021, un'apposita
istanza al Ministero della salute, esclusivamente per via telematica,
attraverso le specifiche funzionalita' rese disponibili  dal  Sistema
tessera  sanitaria  gestito  dal  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze, anche tramite sistema regionale. 
  2. Nell'istanza di cui al comma 1 i soggetti richiedenti: 
    a) indicano gli elementi  identificativi  della  farmacia  e  del
soggetto titolare della stessa; 
    b) dichiarano il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2; 
    c) riportano l'elenco delle spese sostenute nel 2021 in relazione
all'acquisto o al noleggio delle apparecchiature di cui  all'art.  4,
indicando  l'identificativo  univoco  attribuito   dal   Sistema   di
interscambio nonche' i file XML delle relative  fatture  elettroniche
acquisite ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127 ovvero  i  file  pdf  della  copia  delle  fatture  analogiche
rilasciate  dai  fornitori  ove   questi   ultimi   siano   esonerati
dall'obbligo di fatturazione elettronica; 
    d)  indicano  l'ammontare  del  credito  d'imposta   teoricamente
spettante; 
    e) dichiarano che l'acquisto o noleggio, oggetto  della  fattura,
per cui si richiede il beneficio del presente decreto,  sia  relativo
ad apparecchiature necessarie per l'effettuazione di  prestazioni  di
telemedicina; 
    f) rilasciano il consenso al trattamento dei dati personali. 
  3. Il credito d'imposta e' riconosciuto dal Ministero della  salute
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze,  tramite
il Sistema tessera sanitaria, e fino  all'esaurimento  delle  risorse
disponibili. 
  4. Il Ministero della salute, ricevuta, tramite il Sistema  tessera
sanitaria,  l'istanza  di  accesso  all'agevolazione,   verifica   la
completezza dei dati indicati e, nel caso  in  cui  le  verifiche  si
concludano positivamente, determina, sulla base  delle  dichiarazioni
rese  dal  soggetto  richiedente   e   nel   limite   delle   risorse
complessivamente  disponibili  di   cui   all'art.   3,   l'ammontare
dell'agevolazione concedibile nel limite massimo di  3.000  euro  per
ciascun beneficiario. 
  5. Il Ministero della salute,  dopo  aver  verificato,  tramite  il
Registro nazionale  degli  aiuti  di  Stato,  il  rispetto  da  parte
dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal regolamento  «de
minimis»,  procede  alla  registrazione  dell'aiuto   individuale   e
comunica al  beneficiario,  tramite  il  Sistema  tessera  sanitaria,
l'ammontare del credito d'imposta spettante. 
  6. Per le istanze per le quali le  verifiche  di  cui  al  presente
articolo si concludono negativamente, il Ministero trasmette, tramite
il Sistema tessera sanitaria, una apposita comunicazione di diniego.