Art. 6 
 
                   Fruizione del credito d'imposta 
 
  1.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a decorrere dal giorno 15 del mese successivo a  quello
in cui e' stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento
del credito da parte del Ministero della salute ai sensi dell'art. 5.
A tal fine, il modello  F24  deve  essere  presentato  esclusivamente
tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle
entrate, pena il rifiuto dell'operazione di  versamento.  L'ammontare
del credito d'imposta utilizzato in compensazione non  deve  eccedere
l'importo riconosciuto dal Ministero della  salute,  pena  lo  scarto
dell'operazione di versamento. 
  2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e della base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. 
  3. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di  cui  all'art.
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui  all'art.
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  4.  I  fondi  occorrenti  per  la   regolazione   contabile   delle
compensazioni  effettuate  ai  sensi  del  presente   articolo   sono
stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   per   il   successivo
trasferimento alla  contabilita'  speciale  n.  1778  «Agenzia  delle
entrate - Fondi di bilancio».