Art. 7 
 
                        Trasmissione dei dati 
 
  1. Il Ministero della salute, tramite il Sistema tessera sanitaria,
trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il  giorno  5  di  ciascun
mese e con modalita'  telematiche  definite  d'intesa,  l'elenco  dei
soggetti  che  nel  mese  precedente  sono  stati  ammessi  a  fruire
dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso, nonche'
le eventuali variazioni e revoche, anche parziali, disposte ai  sensi
dell'art. 9. 
  2. L'Agenzia delle entrate trasmette  al  Ministero  della  salute,
tramite il Sistema tessera sanitaria,  con  modalita'  telematiche  e
secondo termini definiti d'intesa, l'elenco dei  soggetti  che  hanno
utilizzato in compensazione il  credito  d'imposta,  con  i  relativi
importi.