Art. 7 Trasmissione dei dati 1. Il Ministero della salute, tramite il Sistema tessera sanitaria, trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese e con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che nel mese precedente sono stati ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell'art. 9. 2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della salute, tramite il Sistema tessera sanitaria, con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.