Art. 8 Controlli l. Il Ministero della salute procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio e sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' sulle condizioni per la fruizione dell'agevolazione. Al fine di verificare l'esistenza della fattura elettronica, di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), oggetto di controllo, il Ministero della salute, tramite il Sistema tessera sanitaria e con modalita' definite d'intesa, puo' trasmettere all'Agenzia delle entrate i codici identificativi delle fatture ricevute dalle farmacie e l'Agenzia delle entrate fornisce il relativo riscontro. 2. Qualora l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo accerti, l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne da' comunicazione al Ministero della salute, il quale procede al recupero dell'agevolazione ai sensi del comma 2 dell'art. 9.