Art. 9 Cause di revoca e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito 1. Qualora sia stata accertata l'insussistenza di una o piu' delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto o quando la documentazione di cui all'art. 4, comma 1, contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Ministero della salute procede alla revoca del credito d'imposta. 2. II Ministero della salute procede ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.