Art. 9 
 
Cause di  revoca  e  procedure  di  recupero  del  credito  d'imposta
                       illegittimamente fruito 
 
  1. Qualora sia stata accertata l'insussistenza di una o piu'  delle
condizioni  stabilite  dalla  legge  o  dei  requisiti  previsti  dal
presente decreto o quando la documentazione di cui all'art. 4,  comma
1, contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni
rese, il Ministero della  salute  procede  alla  revoca  del  credito
d'imposta. 
  2. II Ministero della salute procede ai sensi dell'art. 1, comma 6,
del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73,  al  recupero  del
credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e
sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.