Art. 2 Tipologie di progetti 1. I progetti oggetto di finanziamento, di cui al precedente art. 1, devono riguardare investimenti volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione dell'accessibilita' e delle infrastrutture, permettendo la trasformazione di territori vulnerabili in citta' intelligenti e sostenibili, attraverso: a) la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalita' di interesse pubblico; b) il miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attivita' culturali e sportive; c) interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, volti al miglioramento della qualita' ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2. 2. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di inammissibilita': a) intervenire su aree urbane il cui IVSM e' superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale; b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare o studio di fattibilita' tecnico economica; c) assicurare, nel caso di edifici oggetto riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche; d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi nonche' potenziare l'autonomia delle persone con disabilita' e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilita' offerte dalle tecnologie; e) prevedere la valutazione di conformita' alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'all'art. 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadri area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento. 3. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere: a) la possibilita' di partecipazione dei privati, attraverso il «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui all'art. 8 nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento; b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale; c) la co-progettazione con il terzo settore.