Art. 2
Tipologie di progetti
1. I progetti oggetto di finanziamento, di cui al precedente art.
1, devono riguardare investimenti volti al miglioramento di ampie
aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione
economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi
alla persona e alla riqualificazione dell'accessibilita' e delle
infrastrutture, permettendo la trasformazione di territori
vulnerabili in citta' intelligenti e sostenibili, attraverso:
a) la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione
ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche
esistenti per finalita' di interesse pubblico;
b) il miglioramento della qualita' del decoro urbano e del
tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione
degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo e
potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle
attivita' culturali e sportive;
c) interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart
cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo
energetico, volti al miglioramento della qualita' ambientale e del
profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle
tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2.
2. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di
inammissibilita':
a) intervenire su aree urbane il cui IVSM e' superiore a 99 o
superiore alla mediana dell'area territoriale;
b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei
termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore alla
progettazione preliminare o studio di fattibilita' tecnico economica;
c) assicurare, nel caso di edifici oggetto riuso,
rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due
classi energetiche;
d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi
nonche' potenziare l'autonomia delle persone con disabilita' e
l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e
sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli
all'accesso agli alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo conto
anche delle nuove possibilita' offerte dalle tecnologie;
e) prevedere la valutazione di conformita' alle condizioni
collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto
dall'all'art. 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 giugno 2020;
f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri
quadri area interessata all'intervento, intesa come bacino
territoriale che beneficia dell'intervento.
3. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:
a) la possibilita' di partecipazione dei privati, attraverso il
«Fondo ripresa resilienza Italia» di cui all'art. 8 nel limite
massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;
b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella
proposta progettuale;
c) la co-progettazione con il terzo settore.