Art. 2 
 
                        Tipologie di progetti 
 
  1. I progetti oggetto di finanziamento, di cui al  precedente  art.
1, devono riguardare investimenti volti  al  miglioramento  di  ampie
aree  urbane  degradate,  per  la  rigenerazione  e  rivitalizzazione
economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi
alla persona e  alla  riqualificazione  dell'accessibilita'  e  delle
infrastrutture,   permettendo   la   trasformazione   di    territori
vulnerabili in citta' intelligenti e sostenibili, attraverso: 
    a)  la  manutenzione  per  il  riuso  e  la  rifunzionalizzazione
ecosostenibile di aree pubbliche e di  strutture  edilizie  pubbliche
esistenti per finalita' di interesse pubblico; 
    b) il miglioramento  della  qualita'  del  decoro  urbano  e  del
tessuto sociale e  ambientale,  anche  mediante  la  ristrutturazione
degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo  sviluppo  e
potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle
attivita' culturali e sportive; 
    c) interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle  smart
cities, con  particolare  riferimento  ai  trasporti  ed  al  consumo
energetico, volti al miglioramento della qualita'  ambientale  e  del
profilo  digitale  delle  aree  urbane  mediante  il  sostegno   alle
tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2. 
  2. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a  pena  di
inammissibilita': 
    a) intervenire su aree urbane il cui IVSM e'  superiore  a  99  o
superiore alla mediana dell'area territoriale; 
    b) avere un livello progettuale  che  assicuri  il  rispetto  dei
termini di cui al comma 10  e,  in  ogni  caso,  non  inferiore  alla
progettazione preliminare o studio di fattibilita' tecnico economica; 
    c)   assicurare,   nel   caso   di   edifici    oggetto    riuso,
rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di  almeno  due
classi energetiche; 
    d) assicurare  l'equilibrio  tra  zone  edificate  e  zone  verdi
nonche'  potenziare  l'autonomia  delle  persone  con  disabilita'  e
l'inclusione sociale attraverso la promozione di  servizi  sociali  e
sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli
all'accesso agli alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo  conto
anche delle nuove possibilita' offerte dalle tecnologie; 
    e)  prevedere  la  valutazione  di  conformita'  alle  condizioni
collegate al principio del DNSH (Do Not Significant  Harm),  previsto
dall'all'art. 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 giugno 2020; 
    f) prevedere  la  quantificazione  del  target  obiettivo:  metri
quadri  area   interessata   all'intervento,   intesa   come   bacino
territoriale che beneficia dell'intervento. 
  3. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere: 
    a) la possibilita' di partecipazione dei privati,  attraverso  il
«Fondo ripresa resilienza  Italia»  di  cui  all'art.  8  nel  limite
massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento; 
    b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici  nella
proposta progettuale; 
    c) la co-progettazione con il terzo settore.