IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  27  aprile  1978,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  241
del  29  agosto  1978  con  il  quale  e'   stata   riconosciuta   la
denominazione di origine controllata dei vini «Fiano di Avellino»  ed
approvato il  relativo  disciplinare  di  produzione  ed  il  decreto
ministeriale 18 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 2003 con il  quale  e'  stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita  dei
vini «Fiano di Avellino» ed approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  295  -  20  dicembre
2011, con  il  quale  e'  stato  consolidato  il  disciplinare  della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini  «Fiano  di
Avellino»; 
  Visto il decreto ministeriale 13  ottobre  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264  del  24  ottobre
2020,  con  il  quale  sono  state  da  ultimo  approvate  «modifiche
ordinarie» al  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata e garantita dei vini «Fiano di Avellino»; 
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  UE  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 61 del 22 febbraio  2021,
concernente l'approvazione delle  «modifiche  ordinarie»  di  cui  al
predetto decreto ministeriale 13 ottobre 2020; 
  Esaminata la documentata domanda presentata per  il  tramite  della
Regione Campania, su istanza del Consorzio tutela vini d'Irpinia  con
sede in Avellino (AV), e successive integrazioni, intesa ad  ottenere
la modifica del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata e garantita dei  vini  «Fiano  di  Avellino»  nel
rispetto della procedura di cui  al  citato  decreto  ministeriale  7
novembre 2012; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
dell'Unione» ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019,  e'
stata esaminata nell'ambito  della  procedura  nazionale  preliminare
prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6,
7,  e  10,  relativa  alle  modifiche  «non  minori»  di   cui   alla
preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Campania; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  28  luglio   2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Fiano
di Avellino»; 
    e' stata pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 223 del 17 settembre 2021,  al  fine  di  dar  modo  agli
interessati di presentare le eventuali  osservazioni  entro  sessanta
giorni dalla citata data; 
  entro il predetto termine non  sono  pervenute  osservazioni  sulla
citata proposta di modifica; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura  nazionale  di  valutazione  della  domanda  di   «modifica
dell'Unione» del disciplinare di produzione  della  denominazione  di
origine controllata e garantita dei  vini  «Fiano  di  Avellino»,  la
stessa richiesta e'  risultata  conforme  alle  condizioni  stabilite
nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del regolamento (UE)  n.
1308/2013, e che, pertanto, sussistono i requisiti per procedere alla
pubblicazione della proposta di modifica in questione e del documento
unico  riepilogativo  del  disciplinare   aggiornato,   nonche'   per
trasmettere alla Commissione UE la stessa  domanda  di  modifica,  in
conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 6,  15  e  16  del
regolamento UE n. 33/2019 ed agli articoli 2 e 9 del  regolamento  UE
n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo  2021  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Dispone: 
 
  1) La pubblicazione sul sito internet del Ministero: 
    A)  dell'allegata  proposta   di   «modifica   dell'Unione»   del
disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta
(DOCG) dei vini «Fiano di Avellino», come da ultimo aggiornato con la
modifica ordinaria di cui al decreto  ministeriale  13  ottobre  2020
richiamato in premessa; 
    B) dell'allegato disciplinare di produzione  consolidato  con  la
predetta «modifica dell'Unione»; 
    C) dell'allegato documento unico riepilogativo  del  disciplinare
aggiornato in relazione alla predetta proposta di modifica. 
  2) La trasmissione alla Commissione UE della  domanda  di  modifica
della DOP in questione e della relativa  documentazione,  tramite  il
sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai
sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera a)  del  regolamento  UE  n.
34/2019. 
    Roma, 7 dicembre 2021 
 
                                                Il dirigente: Cafiero