IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 29 agosto 1978 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Fiano di Avellino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione ed il decreto ministeriale 18 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 2003 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Fiano di Avellino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Fiano di Avellino»; Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 24 ottobre 2020, con il quale sono state da ultimo approvate «modifiche ordinarie» al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Fiano di Avellino»; Vista la comunicazione della Commissione UE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 61 del 22 febbraio 2021, concernente l'approvazione delle «modifiche ordinarie» di cui al predetto decreto ministeriale 13 ottobre 2020; Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Campania, su istanza del Consorzio tutela vini d'Irpinia con sede in Avellino (AV), e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Fiano di Avellino» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica dell'Unione» ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Campania; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 28 luglio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Fiano di Avellino»; e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 223 del 17 settembre 2021, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro sessanta giorni dalla citata data; entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica; Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione della domanda di «modifica dell'Unione» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Fiano di Avellino», la stessa richiesta e' risultata conforme alle condizioni stabilite nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013, e che, pertanto, sussistono i requisiti per procedere alla pubblicazione della proposta di modifica in questione e del documento unico riepilogativo del disciplinare aggiornato, nonche' per trasmettere alla Commissione UE la stessa domanda di modifica, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 6, 15 e 16 del regolamento UE n. 33/2019 ed agli articoli 2 e 9 del regolamento UE n. 34/2019; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Dispone: 1) La pubblicazione sul sito internet del Ministero: A) dell'allegata proposta di «modifica dell'Unione» del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOCG) dei vini «Fiano di Avellino», come da ultimo aggiornato con la modifica ordinaria di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 2020 richiamato in premessa; B) dell'allegato disciplinare di produzione consolidato con la predetta «modifica dell'Unione»; C) dell'allegato documento unico riepilogativo del disciplinare aggiornato in relazione alla predetta proposta di modifica. 2) La trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica della DOP in questione e della relativa documentazione, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019. Roma, 7 dicembre 2021 Il dirigente: Cafiero