Art. 9 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. In ogni caso e' fatta salva  la  facolta'  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili di procedere  con  tutti
gli accertamenti e le verifiche anche successivamente  all'erogazione
dei  contributi  e  di  procedere,  in   via   di   autotutela,   con
l'annullamento del relativo  provvedimento  di  accoglimento  di  cui
all'art. 6, comma 2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione
al bilancio dello Stato del  contributo  concesso,  anche  quando  in
esito alle  verifiche  effettuate  emergano  gravi  irregolarita'  in
relazione  alle  dichiarazioni  sostitutive  prodotte  dai   soggetti
beneficiari. 
  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi  di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno  stesso  della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 novembre 2021 
 
                                              Il Ministro: Giovannini 

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 3031