Art. 9
Verifiche e controlli
1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili di procedere con tutti
gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione
dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con
l'annullamento del relativo provvedimento di accoglimento di cui
all'art. 6, comma 2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione
al bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando in
esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in
relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti
beneficiari.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2021
Il Ministro: Giovannini
Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, reg. n. 3031