Art. 2 Procedimento 1. Sulle domande pervenute, la Direzione generale svolge l'attivita' istruttoria e adotta, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle medesime domande redigendo apposito elenco, con l'indicazione delle somme riconosciute ai singoli richiedenti, che e' pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nella sezione Amministrazione trasparente. In caso di accoglimento, entro trenta giorni dall'adozione del relativo provvedimento, la Direzione generale competente procede al trasferimento dei fondi. 2. Il contributo e' corrisposto in misura pari alla riduzione subita, fermo restando che, in caso di insufficienza delle risorse del fondo, si procede ad una riduzione proporzionale dei contributi riconosciuti al fine di tenere conto della perdita complessiva numerica dei passeggeri dichiarata da tutte le citta' portuali richiedenti.