IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 11 ottobre  2021,  n.  386,  concernente  l'istituzione
della struttura di missione PNRR, ai sensi  dell'art.  8  del  citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  del  citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021 relativo all'assegnazione  delle  risorse  in  favore  di
ciascuna   amministrazione   titolare   degli   interventi   PNRR   e
corrispondenti milestone e target; 
  Visto l'art. 47, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,
convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  che  prevede  che  «Al
fine di favorire ed accelerare il conseguimento della  compatibilita'
degli standard tecnologici e di  sicurezza  delle  linee  ferroviarie
regionali con quelli della  Rete  Ferroviaria  nazionale  di  cui  al
decreto del Ministro dei trasporti e  della  navigazione  31  ottobre
2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di  efficienza
e sviluppo, previa  intesa  tra  le  regioni  e  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro centoventi  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   rete
ferroviaria italiana  S.p.a.  e'  individuata  quale  unico  soggetto
responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici
da realizzarsi sulle stesse linee regionali»; 
  Visto l'art. 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,
convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede  che  «Rete
Ferroviaria italiana S.p.a. attua gli interventi di cui  al  comma  1
nell'ambito di apposito contratto con  le  regioni  interessate,  nei
limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed  incoerenza
con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti  gestori
delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto  il  relativo
pronunciamento  da  parte  del  competente  organismo  preposto  alla
sicurezza»; 
  Visto il decreto ministeriale 16 aprile 2018, n. 210 che, ai  sensi
dell'art. 47, comma 3, del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  individua  il  primo
elenco di linee ferroviarie regionali che assumono rilevanza  per  la
rete ferroviaria nazionale  e  che  possono  essere  destinatarie  di
finanziamenti dello Stato per  eventuali  investimenti  sulle  linee,
includendo in esso parte delle ferrovie regionali  interessate  dagli
interventi previsti  per  le  ferrovie  regionali  nel  PNRR  (Torino
Ceres-Canavesana, linea Cancello-Benevento, linea Bari-Taranto); 
  Visto l'art. 47, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,
convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  che  prevede  che  «Le
regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee  regionali
e  Rete  Ferroviaria  italiana  S.p.a.  possono  altresi'  concludere
accordi e stipulare contratti per disciplinare  la  realizzazione  di
interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il  subentro
della medesima Rete Ferroviaria italiana S.p.a. nella gestione  delle
reti ferroviarie  regionali,  ivi  comprese  quelle  classificate  di
rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai  sensi  del  comma  3,
definendo gli oneri contrattuali e individuando le risorse necessarie
per la copertura finanziaria»; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del  13  luglio  2021,  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Tenuto conto che sono ammessi a finanziamento tutti gli  interventi
oggetto del PNRR affidati a decorrere dalla data di entrate in vigore
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19»; 
  Vista in particolare la  Missione  3,  Componente  1  del  suddetto
PNRR - investimento 1.6 - che prevede una dotazione  per  il  periodo
2021-2026 di 936 milioni di euro destinate  al  «Potenziamento  delle
linee regionali»; 
  Tenuto conto che nel PNRR per quanto riguarda  le  linee  regionali
interconnesse possono essere oggetto di finanziamento gli  interventi
oggetto del disposto del predetto art. 47, commi 1, 2, 3 e 4; 
  Visto il PNRR che prevede  il  finanziamento  degli  interventi  di
seguito riportati: 
    Piemonte: 
        potenziamento e ammodernamento della Torino Ceres-Canavesana; 
    Friuli-Venezia Giulia: 
      Ferrovia FUC: opere infrastrutturali e tecnologiche sulla linea
Udine-Cividale; 
    Umbria: 
      Ferrovia Centrale Umbra (FCU):  interventi  infrastrutturali  e
tecnologici; 
    Campania: 
      (EAV):   potenziamento    e    ammodernamento    della    linea
Cancello-Benevento; 
    Puglia: 
      linea Bari-Bitritto: upgrading infrastrutturale; 
      Ferrovie del  sud  est  (FSE):  potenziamento  infrastrutturale
della linea Bari-Taranto; 
      FSE: completamento delle apparecchiature SCMT/ERTMS sulla rete; 
      FSE: realizzazione di hub intermodali e potenziamento  di venti
stazioni; 
    Calabria: 
      Rosarno - S. Linea  Ferdinando:  adeguamento  PRG  impianti  di
Rosarno e San Ferdinando; 
  Considerato che il PNRR, tenuto conto del disposto dei commi 1 e  2
del  citato  art.  47  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito dalla legge  21  giugno  2017,  n.  96,  per  l'attuazione
dell'investimento 1.6 «Potenziamento delle linee regionali»,  prevede
che, al fine  di  garantire  la  sicurezza  delle  linee  ferroviarie
regionali   interconnesse,   le   disposizioni   normative    vigenti
individuano RFI come  l'ente  responsabile  dello  svolgimento  degli
interventi tecnologici necessari per adattare queste linee  regionali
agli standard tecnologici  e  di  sicurezza  della  rete  ferroviaria
nazionale; 
  Tenuto conto che la gestione  della  rete  FCU  (Umbria)  e'  stata
trasferita a RFI, la titolarita' di FSE Ferrovie del sud est (Puglia)
e' stata trasferita a Ferrovie dello Stato italiane (FSI), mentre per
le  altre  linee  regionali  interconnesse  sono  tuttora  in   corso
interlocuzioni finalizzate  al  trasferimento  della  gestione  dagli
attuali gestori regionali a RFI; 
  Tenuto  conto  altresi'  che  in  attesa  del  perfezionamento  del
trasferimento della gestione delle  suddette  linee  interconnesse  a
RFI, gli interventi saranno effettuati, da RFI o  da  altro  soggetto
attuatore  individuato  da   ciascuna   regione   interessata.   Tale
individuazione e' formalizzata  con  specifici  accordi  sottoscritti
dallo stesso ente territoriale, da RFI o altro soggetto  attuatore  e
dagli attuali gestori dell'infrastruttura regionale; 
  Considerato che la procedura di  cui  sopra  non  si  applica  agli
interventi  relativi  alle  linee  Bari  -  Bitritto  e   Rosarno-San
Ferdinando,  in  quanto  inseriti  nell'aggiornamento  2020-2021  del
contratto di programma MIMS-RFI 2017-2021 (vedi  allegato  «Appendice
n. 9: inquadramento in CdP-I MIMS-RFI degli interventi  compresi  nel
Piano  nazionale  ripresa  e   resilienza   (PNRR)   Missione   3   -
Infrastrutture  per  una   mobilita'   sostenibile   Componente   1 -
Investimenti sulla rete ferroviaria); 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo  contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  in  cui  si  prevede  l'obbligo   per   le
amministrazioni  pubbliche  di  detenere  ed  alimentare  un  sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato  il  dettaglio  dei  dati
necessari per l'alimentazione  del  sistema  di  «Monitoraggio  delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»; 
  Visto l'art.  1,  comma  1043,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine  di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visto l'art. 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
medesima legge, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede  l'apposizione  del
codice identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,
recante  «Disposizioni   ordinamentali   in   materia   di   pubblica
amministrazione» cosi' come modificato dall'art.  41,  comma  1,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, convertito  dalla  legge  11  settembre
2020,  n.  120,  in  materia  di  Codice  unico  di  progetto   degli
investimenti pubblici; 
  Vista la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n.  50,  che  disciplina  il  principio  di  unicita'
dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a
un solo sistema informativo,  non  puo'  essere  richiesto  da  altri
sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo
ricevente; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Ragioneria  generale  dello  Stato  e  l'autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture  -
AVCP (ora Autorita' nazionale anticorruzione -  ANAC)  del  2  agosto
2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  6
agosto 2021 con cui le risorse dell'investimento  1.6  «Potenziamento
delle linee ferroviarie regionali», pari a 936 milioni di euro,  sono
state assegnate al Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili (MIMS); 
  Ritenuto, pertanto, necessario  predisporre  un  piano  di  riparto
delle  risorse  in  argomento  tra  le  regioni  e   gli   interventi
individuati dal PNRR e di definirne le modalita' di utilizzo; 
  Visto il punto 2 del decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 6 agosto 2021 che prevede che «Le amministrazioni di  cui
al comma 1 provvedono ad attivare le procedure per gli interventi  di
rispettiva  competenza,  secondo  quanto  previsto  dalla   normativa
nazionale ed europea vigente,  promuovendo  e  adottando  i  relativi
provvedimenti, ivi compresi quelli  relativi  all'individuazione  dei
soggetti attuatori e all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti nei confronti dei terzi»; 
  Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi
ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non   arrecare   un   danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di  rimborso  semestrali  alla  Commissione  europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di  ciascuna  amministrazione,
riportati  nella  Tabella  B  allegata  al  decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021; 
  Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero  dell'economia
e  delle  finanze  del  6  agosto  2021  prevede  che   «Le   singole
amministrazioni inviano, attraverso le specifiche  funzionalita'  del
sistema informatico di cui all'art. 1, comma  1043,  della  legge  30
dicembre  2020,  n.  178  e  secondo  le  indicazioni  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  Ragioneria  generale
dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e
degli investimenti ed il raggiungimento  dei  connessi  traguardi  ed
obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste,  delle
richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22
del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con  la
Commissione europea.»; 
  Tenuto  conto  che,  nell'ambito  delle  procedure   nazionali   di
attuazione delle disposizioni attuative del  PNRR,  e'  in  corso  un
processo di codificazione dei  CUP  relativi  agli  interventi  dello
stesso che consentira' di includere nei CUP  informazioni  essenziali
relative alla linea di finanziamento e ai target da raggiungere; 
  Tenuto  conto  che  per  il  riparto  delle   risorse   del   Fondo
complementare al PNRR -  avvenuto  con  il  decreto  ministeriale  23
settembre 2021, n. 363 - sono state  applicate  le  stesse  modalita'
gia' impiegate per l'assegnazione delle risorse di  cui  all'art.  1,
comma 95,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  destinate  al
potenziamento e all'ammodernamento, nonche' ad  ulteriori  interventi
di messa in sicurezza delle ferrovie regionali; 
  Vista l'intesa della Conferenza  Stato -  regioni  acquisita  nella
seduta del 3 novembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto dispone il  riparto  di  quota  parte  delle
risorse,  per   gli   esercizi   finanziari   dal   2020   al   2026,
dell'intervento 1.6 «Potenziamento delle linee regionali» di cui alla
Missione 3 - Componente 1  del  PNRR  pari  complessivamente  a  euro
936.000.000, assegnate dalla Tabella  A  del  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021  al  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.