Art. 10
Collaudo
1. Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento sara'
effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia.
2. Il beneficiario comunichera' l'avvenuta approvazione degli atti
di collaudo al Ministero certificando sotto la sua esclusiva
responsabilita' che l'intervento previsto dall'Allegato 1 e' ultimato
e collaudato in ogni sua parte trasmettendo copia conforme del
collaudo stesso e del relativo atto di approvazione.
3. Anche ai fini dell'applicazione del disposto di cui al
precedente comma 1, almeno uno dei componenti della commissione di
collaudo dovra' essere un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.