Art. 11 
 
                       Erogazioni finanziarie 
 
  1. Il contributo di cui al comma 1  dell'art.  2  e'  erogato,  dal
Ministro alle regioni a seguito del decreto di cui al comma  4  dello
stesso art. 2, nei limiti delle  risorse  disponibili  e  secondo  le
procedure specifiche previste per l'erogazione delle risorse a carico
del PNRR, a seguito di istanza da parte delle  stesse  da  presentare
alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e  regionale
e la mobilita' pubblica sostenibile  corredata  dalla  documentazione
contabile probatoria dell'avanzamento dei  lavori,  con  le  seguenti
modalita': 
    una quota di anticipazione; 
    pagamenti intermedi per lavori, cosi' come risultanti dal sistema
di cui all'art. 14; 
    pagamento a titolo di saldo a seguito della domanda di  pagamento
finale corredata dal certificato di  collaudo  dell'intervento  cosi'
come risultante dal sistema di cui all'art. 14. 
  2. I CUP che identificano gli interventi ammessi a finanziamento, a
pena nullita' dell'atto che lo autorizza, devono  essere  validi,  ai
sensi dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, della legge 16 gennaio 2003. 
  3. I pagamenti intermedi sono autorizzati per quote. 
  4. La regione e' obbligata ad  assicurare  che  gli  interventi  di
propria competenza di cui all'Allegato 1 non sono  oggetto  di  altri
finanziamenti,  fatta  eccezione  per  le  parti  di  cofinanziamento
esplicitate, ne' ricompresi in progetti gia' realizzati o in  via  di
realizzazione. 
  5. La regione si  impegna  a  ripetere  allo  Stato  sul  conto  di
tesoreria  indicato  dal   Ministero   le   risorse   erogategli   in
applicazione del presente decreto relativamente agli interventi per i
quali non sia stata assunta, entro il termine indicato  nell'Allegato
1, l'obbligazione giuridicamente vincolante. 
  6. La ripetizione delle risorse  di  cui  al  comma  precedente  e'
compiuta dalla  regione  entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del
termine medesimo. 
  7. Sono considerate ammissibili le spese: 
    assunte  con  procedure  coerenti  con  le   norme   comunitarie,
nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile
(in particolare con riferimento alle  norme  in  materia  di  appalti
pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente); 
    effettive  e  comprovabili  ossia  corrispondenti  ai   documenti
attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati; 
    pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato. 
  8. La regione si  impegna  a  trasmettere  al  Ministero  tutta  la
documentazione comprovante l'ammissibilita' delle spese di cui sopra.