Art. 11
Erogazioni finanziarie
1. Il contributo di cui al comma 1 dell'art. 2 e' erogato, dal
Ministro alle regioni a seguito del decreto di cui al comma 4 dello
stesso art. 2, nei limiti delle risorse disponibili e secondo le
procedure specifiche previste per l'erogazione delle risorse a carico
del PNRR, a seguito di istanza da parte delle stesse da presentare
alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale
e la mobilita' pubblica sostenibile corredata dalla documentazione
contabile probatoria dell'avanzamento dei lavori, con le seguenti
modalita':
una quota di anticipazione;
pagamenti intermedi per lavori, cosi' come risultanti dal sistema
di cui all'art. 14;
pagamento a titolo di saldo a seguito della domanda di pagamento
finale corredata dal certificato di collaudo dell'intervento cosi'
come risultante dal sistema di cui all'art. 14.
2. I CUP che identificano gli interventi ammessi a finanziamento, a
pena nullita' dell'atto che lo autorizza, devono essere validi, ai
sensi dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, della legge 16 gennaio 2003.
3. I pagamenti intermedi sono autorizzati per quote.
4. La regione e' obbligata ad assicurare che gli interventi di
propria competenza di cui all'Allegato 1 non sono oggetto di altri
finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento
esplicitate, ne' ricompresi in progetti gia' realizzati o in via di
realizzazione.
5. La regione si impegna a ripetere allo Stato sul conto di
tesoreria indicato dal Ministero le risorse erogategli in
applicazione del presente decreto relativamente agli interventi per i
quali non sia stata assunta, entro il termine indicato nell'Allegato
1, l'obbligazione giuridicamente vincolante.
6. La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente e'
compiuta dalla regione entro novanta giorni dalla scadenza del
termine medesimo.
7. Sono considerate ammissibili le spese:
assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie,
nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile
(in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti
pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);
effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti
attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.
8. La regione si impegna a trasmettere al Ministero tutta la
documentazione comprovante l'ammissibilita' delle spese di cui sopra.