Art. 11 Erogazioni finanziarie 1. Il contributo di cui al comma 1 dell'art. 2 e' erogato, dal Ministro alle regioni a seguito del decreto di cui al comma 4 dello stesso art. 2, nei limiti delle risorse disponibili e secondo le procedure specifiche previste per l'erogazione delle risorse a carico del PNRR, a seguito di istanza da parte delle stesse da presentare alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilita' pubblica sostenibile corredata dalla documentazione contabile probatoria dell'avanzamento dei lavori, con le seguenti modalita': una quota di anticipazione; pagamenti intermedi per lavori, cosi' come risultanti dal sistema di cui all'art. 14; pagamento a titolo di saldo a seguito della domanda di pagamento finale corredata dal certificato di collaudo dell'intervento cosi' come risultante dal sistema di cui all'art. 14. 2. I CUP che identificano gli interventi ammessi a finanziamento, a pena nullita' dell'atto che lo autorizza, devono essere validi, ai sensi dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, della legge 16 gennaio 2003. 3. I pagamenti intermedi sono autorizzati per quote. 4. La regione e' obbligata ad assicurare che gli interventi di propria competenza di cui all'Allegato 1 non sono oggetto di altri finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento esplicitate, ne' ricompresi in progetti gia' realizzati o in via di realizzazione. 5. La regione si impegna a ripetere allo Stato sul conto di tesoreria indicato dal Ministero le risorse erogategli in applicazione del presente decreto relativamente agli interventi per i quali non sia stata assunta, entro il termine indicato nell'Allegato 1, l'obbligazione giuridicamente vincolante. 6. La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente e' compiuta dalla regione entro novanta giorni dalla scadenza del termine medesimo. 7. Sono considerate ammissibili le spese: assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente); effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati; pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato. 8. La regione si impegna a trasmettere al Ministero tutta la documentazione comprovante l'ammissibilita' delle spese di cui sopra.