Art. 12 
 
                        Rapporti tra regioni, 
             gestori regionali ed il soggetto attuatore 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto  la  regione,  il
pertinente gestore regionale ed il soggetto attuatore  s'impegnano  a
regolare i propri rapporti con l'accordo di cui al comma 1  dell'art.
3, volto anche a garantire il  rispetto  del  cronoprogramma  di  cui
all'Allegato 1. 
  2. Con l'accordo di cui al comma precedente la regione assicura  al
soggetto attuatore un flusso di cassa  per  ciascun  intervento,  che
impedisca per la stazione appaltante il maturare di  qualunque  onere
per ritardati pagamenti.