Art. 12 Rapporti tra regioni, gestori regionali ed il soggetto attuatore 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto la regione, il pertinente gestore regionale ed il soggetto attuatore s'impegnano a regolare i propri rapporti con l'accordo di cui al comma 1 dell'art. 3, volto anche a garantire il rispetto del cronoprogramma di cui all'Allegato 1. 2. Con l'accordo di cui al comma precedente la regione assicura al soggetto attuatore un flusso di cassa per ciascun intervento, che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti.