Art. 13 Economie 1. Le economie restano nella disponibilita' della regione sino al completamento di ciascun intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti, ferme restando le procedure previste dal presente decreto. 2. A seguito del completamento di cui al comma precedente le economie finali, entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo, sono versate sul conto di tesoreria indicato dal Ministero.