Art. 13 
 
                              Economie 
 
  1. Le economie restano nella disponibilita' della regione  sino  al
completamento di ciascun intervento, per garantire  la  copertura  di
eventuali  imprevisti,  ferme  restando  le  procedure  previste  dal
presente decreto. 
  2. A seguito del  completamento  di  cui  al  comma  precedente  le
economie finali, entro sessanta giorni dall'emissione del certificato
di collaudo,  sono  versate  sul  conto  di  tesoreria  indicato  dal
Ministero.