Art. 3 
 
                Individuazione del soggetto attuatore 
 
  1. Al fine di assicurare  la  realizzazione  degli  interventi  del
comma 1 dell'art. 2 del presente  decreto  e  l'efficace  e  corretto
utilizzo dei relativi finanziamenti nel rispetto  del  cronoprogramma
previsto dal  PNRR,  le  regioni,  in  qualita'  di  beneficiari  dei
finanziamenti medesimi, ed i gestori  dell'infrastruttura  regionale,
in qualita' di concessionari, individuano un soggetto attuatore.  Nel
caso di individuazione di  RFI  S.p.a.  si  provvedera'  a  stipulare
l'accordo previsto dall'art. 47, rispettivamente comma  2  o  4,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, entro trenta giorni  dalla  registrazione  del  presente
decreto. 
  2.  Il  soggetto  attuatore  individua  il  dettaglio  delle  opere
previste dall'intervento e i relativi CUP,  in  associazione  a  ogni
singolo quadro economico di spesa. 
  3. Entro trenta giorni dalla registrazione del presente decreto, le
regioni comunicano alla Direzione generale per il trasporto  pubblico
locale e regionale e la  mobilita'  pubblica  sostenibile  l'avvenuta
stipula dell'accordo di  cui  al  comma  precedente  e  i  CUP  degli
interventi previsti dall'intervento 1.6 del PNRR. 
  4. I soggetti attuatori e le regioni, a  seguito  dell'acquisizione
dei CUP, provvedono, ove necessario,  a  modificare  gli  stessi  CUP
secondo le indicazioni conseguenti al procedimento  di  codificazione
degli stessi in corso. 
  5. Le regioni ed il soggetto  attuatore  assicurano  la  tempestiva
realizzazione dei  medesimi  interventi,  secondo  il  cronoprogramma
previsto dal  PNRR,  ivi  compreso  il  puntuale  raggiungimento  dei
relativi traguardi e obiettivi, nel rispetto  dei  principi  generali
previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ed in
particolare i principi trasversali quali il DNSH e il Tagging clima e
digitale. 
  6. Al fine di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze
di presentare le richieste di rimborso  semestrali  alla  Commissione
europea, le regioni, anche per  il  tramite  del  soggetto  attuatore
dovranno dare evidenza al  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'   sostenibili,   in   qualita'   di   Ministero    titolare
dell'intervento, del raggiungimento dei traguardi e  degli  obiettivi
previsti per la Missione 3 - Componente  1  (M3-C1),  indicati  nella
Tabella B del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del
6 agosto 2021.