Art. 4 Durata delle procedure di erogazione 1. Le procedure di erogazione del contributo durano fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e i singoli beneficiari relativamente agli interventi descritti nell'Allegato 1. I rapporti finanziari di cui sopra s'intendono, comunque, conclusi con riferimento a tutti gli interventi per la cui esecuzione non sia stata assunta dalla regione o dal soggetto attuatore l'obbligazione giuridicamente vincolante di cui all'art. 7 o per i quali non sia intervenuto il completamento entro il 30 giugno 2026.