Art. 4 
 
                Durata delle procedure di erogazione 
 
  1. Le procedure di  erogazione  del  contributo  durano  fino  alla
definizione dei rapporti finanziari tra  il  Ministero  e  i  singoli
beneficiari relativamente agli interventi descritti nell'Allegato 1. 
  I rapporti finanziari di cui sopra s'intendono, comunque,  conclusi
con riferimento a tutti gli interventi per la cui esecuzione non  sia
stata assunta dalla regione o dal soggetto  attuatore  l'obbligazione
giuridicamente vincolante di cui all'art. 7 o per  i  quali  non  sia
intervenuto il completamento entro il 30 giugno 2026.