Art. 5 Contributo del PNRR 1. L'importo del contributo riconosciuto a ciascuna regione per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 e' riportato all'art. 2, comma 1, ed e' erogato, secondo le procedure finanziarie applicabili agli interventi del PNRR, a valere sulle risorse della Missione 3 - Componente 1 (M3C1) - investimento 1.6 «Potenziamento delle linee regionali» del PNRR. 2. Ciascuna regione provvede a trasferire le risorse di cui sopra al soggetto attuatore con le modalita' indicate al successivo art. 12. 3. Su richiesta motivata delle regioni gli importi del contributo riconosciuto ai singoli interventi, di cui dall'art. 2 del presente decreto, possono essere oggetto di rimodulazione, fermo restando quanto previsto al comma successivo. 4. Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non puo' essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso. 5. Gli oneri sono ammessi a contributo solo se costituiscono un costo.