Art. 5 
 
                         Contributo del PNRR 
 
  1. L'importo del contributo riconosciuto a ciascuna regione per  la
realizzazione degli interventi di cui  all'Allegato  1  e'  riportato
all'art. 2, comma 1, ed e' erogato, secondo le procedure  finanziarie
applicabili agli interventi del PNRR, a valere  sulle  risorse  della
Missione 3 - Componente 1  (M3C1) - investimento  1.6  «Potenziamento
delle linee regionali» del PNRR. 
  2. Ciascuna regione provvede a trasferire le risorse di  cui  sopra
al soggetto attuatore con le modalita' indicate  al  successivo  art.
12. 
  3. Su richiesta motivata delle regioni gli importi  del  contributo
riconosciuto ai singoli interventi, di cui dall'art. 2  del  presente
decreto, possono essere  oggetto  di  rimodulazione,  fermo  restando
quanto previsto al comma successivo. 
  4. Il contributo di cui al comma 1 in ogni  caso  non  puo'  essere
destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso. 
  5. Gli oneri sono ammessi a contributo  solo  se  costituiscono  un
costo.