Art. 6
Referente del Procedimento
1. Ciascuna regione comunica al MIMS, utilizzando lo schema di cui
all'Allegato 2, entro dieci giorni dall'emanazione del presente
decreto, gli estremi del Referente del Procedimento, responsabile per
l'intervento di propria competenza, di cui all'Allegato 1 del
presente decreto.
2. Il referente del procedimento, ai fini dell'attivita' di
monitoraggio e validazione propedeutico all'erogazione delle risorse
stanziate, comunica al Ministero entro 30 giorni dall'emanazione del
presente decreto, il nominativo del responsabile unico del
procedimento e del soggetto attuatore, relativo all'intervento di
propria competenza.