Art. 6 
 
                     Referente del Procedimento 
 
  1. Ciascuna regione comunica al MIMS, utilizzando lo schema di  cui
all'Allegato  2,  entro dieci  giorni  dall'emanazione  del  presente
decreto, gli estremi del Referente del Procedimento, responsabile per
l'intervento  di  propria  competenza,  di  cui  all'Allegato  1  del
presente decreto. 
  2.  Il  referente  del  procedimento,  ai  fini  dell'attivita'  di
monitoraggio e validazione propedeutico all'erogazione delle  risorse
stanziate, comunica al Ministero entro 30 giorni dall'emanazione  del
presente  decreto,  il  nominativo   del   responsabile   unico   del
procedimento e del soggetto  attuatore,  relativo  all'intervento  di
propria competenza.