Art. 6 Referente del Procedimento 1. Ciascuna regione comunica al MIMS, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 2, entro dieci giorni dall'emanazione del presente decreto, gli estremi del Referente del Procedimento, responsabile per l'intervento di propria competenza, di cui all'Allegato 1 del presente decreto. 2. Il referente del procedimento, ai fini dell'attivita' di monitoraggio e validazione propedeutico all'erogazione delle risorse stanziate, comunica al Ministero entro 30 giorni dall'emanazione del presente decreto, il nominativo del responsabile unico del procedimento e del soggetto attuatore, relativo all'intervento di propria competenza.