Art. 7 Tempi di attuazione 1. Ciascuna regione, per quanto di competenza, e' obbligata ad assumere, entro i termini previsti nell'Allegato 1, direttamente o per il tramite del soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti gli interventi indicati nel medesimo allegato, pena la revoca del contributo di cui al precedente art. 2. 2. L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta con la stipula da parte della regione o del soggetto attuatore di un atto negoziale che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale degli interventi indicati nell'Allegato 1. 3. La verifica del rispetto del termine per la stipula dell'obbligazione giuridicamente vincolante, di cui all'Allegato 1, avviene attraverso la data di sottoscrizione del contratto riportata sul sistema SIMOG per il CIG o i CIG corrispondenti. Ai fini del presente decreto non sono ammessi SMART CIG. 4. Ciascuna regione, per quanto di competenza, e' obbligata a completare, entro i termini previsti nell' Allegato 1, direttamente o per il tramite del soggetto attuatore, gli interventi indicati nel medesimo allegato, pena la revoca del contributo di cui al precedente art. 2. 5. La verifica del rispetto del termine di completamento dell'intervento avviene all'atto dell'emissione del certificato di ultimazione lavori ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49.