Art. 7 
 
                         Tempi di attuazione 
 
  1. Ciascuna regione, per quanto  di  competenza,  e'  obbligata  ad
assumere, entro i termini previsti nell'Allegato  1,  direttamente  o
per il tramite del soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente
vincolanti inerenti gli interventi indicati  nel  medesimo  allegato,
pena la revoca del contributo di cui al precedente art. 2. 
  2. L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende  assunta  con
la stipula da parte della regione o del soggetto attuatore di un atto
negoziale che impegna un terzo alla esecuzione diretta  e  funzionale
degli interventi indicati nell'Allegato 1. 
  3.  La  verifica  del  rispetto  del   termine   per   la   stipula
dell'obbligazione giuridicamente vincolante, di cui  all'Allegato  1,
avviene attraverso la data di sottoscrizione del contratto  riportata
sul sistema SIMOG per il CIG o i  CIG  corrispondenti.  Ai  fini  del
presente decreto non sono ammessi SMART CIG. 
  4. Ciascuna regione, per  quanto  di  competenza,  e'  obbligata  a
completare, entro i termini previsti nell' Allegato 1, direttamente o
per il tramite del soggetto attuatore, gli  interventi  indicati  nel
medesimo allegato, pena la revoca del contributo di cui al precedente
art. 2. 
  5.  La  verifica  del  rispetto  del   termine   di   completamento
dell'intervento avviene all'atto dell'emissione  del  certificato  di
ultimazione  lavori  ai  sensi  del  decreto  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49.