Art. 8 
 
                        Verifica dei progetti 
 
  1. Ciascun beneficiario, ai fini dell'erogazione dei contributi  di
cui  all'art.  11,  ad  eccezione  dell'anticipazione,  trasmette  al
Ministero copia del progetto definitivo  dell'intervento  oggetto  di
contribuzione. 
  2. Il progetto di cui al comma precedente deve essere corredato  di
verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n.  50  e  dell'approvazione  dell'ente  territoriale
competente. 
  3. L'ente beneficiario si impegna, direttamente o  per  il  tramite
del soggetto attuatore, a  realizzare  gli  interventi  conformemente
agli standard tecnici di riferimento e alle relative  procedure,  con
particolare riguardo alle direttive  emanate  dall'Agenzia  nazionale
per la sicurezza  ferroviaria  e  delle  infrastrutture  stradali  ed
autostradali (ANSFISA). 
  4.  Ciascun  beneficiario,  mediante  perizie,   potra'   disporre,
conformemente alla normativa vigente,  le  variazioni  che,  in  fase
esecutiva, si  dovessero  rendere  necessarie  per  la  realizzazione
dell'opera. 
  Ogni eventuale variante in corso d'opera dovra' essere  debitamente
autorizzata dal responsabile unico del procedimento fermo restando il
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106  e
149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  5.  Le  varianti  sono  trasmesse  dal  soggetto  beneficiario   al
Ministero corredate da dichiarazione da parte  del  responsabile  del
procedimento in merito alla natura delle stesse in relazione a quanto
previsto dal citato art. 149 del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50.