Art. 8 Verifica dei progetti 1. Ciascun beneficiario, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 11, ad eccezione dell'anticipazione, trasmette al Ministero copia del progetto definitivo dell'intervento oggetto di contribuzione. 2. Il progetto di cui al comma precedente deve essere corredato di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'approvazione dell'ente territoriale competente. 3. L'ente beneficiario si impegna, direttamente o per il tramite del soggetto attuatore, a realizzare gli interventi conformemente agli standard tecnici di riferimento e alle relative procedure, con particolare riguardo alle direttive emanate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA). 4. Ciascun beneficiario, mediante perizie, potra' disporre, conformemente alla normativa vigente, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'opera. Ogni eventuale variante in corso d'opera dovra' essere debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 5. Le varianti sono trasmesse dal soggetto beneficiario al Ministero corredate da dichiarazione da parte del responsabile del procedimento in merito alla natura delle stesse in relazione a quanto previsto dal citato art. 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.