Art. 9 Verifiche 1. Il Ministero puo' effettuare mediante propri funzionari verifiche «in loco» a campione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni e/o del soggetto attuatore. 2. Per l'espletamento delle suddette verifiche le regioni, il pertinente gestore regionale e/o il soggetto attuatore, assicurano tutta l'assistenza necessaria. 3. Tali verifiche non esimono comunque le regioni dalla piena ed esclusiva responsabilita' della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.