Art. 9 
 
                              Verifiche 
 
  1.  Il  Ministero  puo'  effettuare  mediante   propri   funzionari
verifiche «in loco» a campione sull'adempimento degli obblighi  posti
a carico delle regioni e/o del soggetto attuatore. 
  2. Per l'espletamento  delle  suddette  verifiche  le  regioni,  il
pertinente gestore regionale e/o il  soggetto  attuatore,  assicurano
tutta l'assistenza necessaria. 
  3. Tali verifiche non esimono comunque le regioni  dalla  piena  ed
esclusiva responsabilita' della regolare e  perfetta  esecuzione  dei
lavori.