IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1950, n.  640,  recante  «Disciplina  delle
bombole per metano»; 
  Vista la legge 7 giugno 1990, n. 145, recante «Modifiche alla legge
8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano»; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  di  attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato  interno
dell'energia  elettrica  e  che,  tra  le  altre   cose,   istituisce
l'Acquirente unico S.p.a.; 
  Visto l'art. 62-bis  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n.  120
e, in particolare, il comma 1, che attribuisce  ad  Acquirente  unico
S.p.a. le attivita' previste dalla  legge  8  luglio  1950,  n.  640,
nonche' le attivita' propedeutiche, conseguenti o comunque  correlate
alle precedenti; 
  Visto l'art. 62-bis  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n.  120
e, in particolare, il comma 3,  che  specifica  come  tali  attivita'
possono essere svolte da  Acquirente  unico  mediante  l'acquisizione
della Servizi fondo bombole metano S.p.a. (di seguito: SFBM) o di  un
suo ramo di azienda dedicato alle suddette attivita' e stabilisce che
tutti gli oneri anche finanziari sono coperti mediante il  contributo
a carico dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 7 giugno 1990, n.
145; 
  Visto l'art. 62-bis  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n.  120
e, in particolare, il comma 4, primo periodo, il  quale  dispone  che
«Le modalita' con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le attivita'
di cui al comma 1 sono determinate con decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base
delle proposte di Acquirente unico S.p.a.»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» che all'art. 2, comma 2, ha previsto  tra  i  compiti  del
Ministero della transizione ecologica quelli  della  «attuazione  dei
processi di liberalizzazione  dei  mercati  energetici  e  promozione
della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita'
e della sicurezza del sistema»  e  quelli  della  predisposizione  di
«piani e misure  in  materia  di  combustibili  alternativi  e  delle
relative reti»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del  tesoro  e  con  il
Ministro delle finanze del 5 gennaio  1998  che  ha  affidato  a  Eni
S.p.a., in  concessione  ventennale,  l'esercizio  delle  funzioni  e
attivita' di gestione del Fondo bombole di cui alla  legge  8  luglio
1950, autorizzandola a svolgere le predette funzioni e  attivita'  in
regime  di  subconcessione,  mediante  apposito  conferimento  a  una
societa' controllata; 
  Considerato che la competenza sulla  «tutela  della  sicurezza  del
sistema energetico» rientra tra quelle della Direzione  generale  per
le  infrastrutture  e  la  sicurezza   dei   sistemi   energetici   e
geominerari,  del  Dipartimento  per  l'energia  ed  il  clima,   del
Ministero della transizione ecologica; 
  Preso atto della nota di Acquirente  unico  S.p.a.,  protocollo  in
ingresso MiSE-DGISSEG n. 13940 del 5 maggio 2021, con la quale,  come
previsto dal comma 4 dell'art. 62-bis  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  settembre
2020, n.  120,  Acquirente  unico  S.p.a.  ha  trasmesso  la  propria
proposta di modalita' di acquisizione delle attivita' previste  dalla
legge 8  luglio  1950,  n.  640,  nonche'  di  quelle  propedeutiche,
conseguenti o comunque a queste correlate; 
  Considerate  le   analisi   dei   principali   profili   comparati,
sottostanti la suddetta proposta e, in particolare, di quelle di tipo
giuridico, tecnico-operativo ed economico-fiscale, come  esaminati  e
valutati  nella  proposta  citata   di   Acquirente   unico   S.p.a.,
nell'ottica del piu' efficace conseguimento degli  obiettivi  fissati
dalla legge e secondo modalita' improntate al principio  generale  di
economicita'; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
con nota del 14 settembre 2021; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione dell'art. 62-bis,  comma  4,  primo  periodo,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il presente decreto stabilisce
la modalita' con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le  attivita'
previste  dalla  legge  8  luglio  1950,  n.  640,   nonche'   quelle
propedeutiche, conseguenti  o  comunque  correlate  alle  precedenti,
tenuto conto che tutti  i  relativi  oneri,  anche  finanziari,  sono
coperti mediante il contributo posto a carico  dei  soggetti  di  cui
all'art. 3,  della  legge  7  giugno  1990,  n.  145,  come  previsto
dall'art. 62-bis, comma 4,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76.