IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640, recante «Disciplina delle bombole per metano»; Vista la legge 7 giugno 1990, n. 145, recante «Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano»; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che, tra le altre cose, istituisce l'Acquirente unico S.p.a.; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, il comma 1, che attribuisce ad Acquirente unico S.p.a. le attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonche' le attivita' propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, il comma 3, che specifica come tali attivita' possono essere svolte da Acquirente unico mediante l'acquisizione della Servizi fondo bombole metano S.p.a. (di seguito: SFBM) o di un suo ramo di azienda dedicato alle suddette attivita' e stabilisce che tutti gli oneri anche finanziari sono coperti mediante il contributo a carico dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, il comma 4, primo periodo, il quale dispone che «Le modalita' con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le attivita' di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle proposte di Acquirente unico S.p.a.»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che all'art. 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione ecologica quelli della «attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema» e quelli della predisposizione di «piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti»; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998 che ha affidato a Eni S.p.a., in concessione ventennale, l'esercizio delle funzioni e attivita' di gestione del Fondo bombole di cui alla legge 8 luglio 1950, autorizzandola a svolgere le predette funzioni e attivita' in regime di subconcessione, mediante apposito conferimento a una societa' controllata; Considerato che la competenza sulla «tutela della sicurezza del sistema energetico» rientra tra quelle della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, del Dipartimento per l'energia ed il clima, del Ministero della transizione ecologica; Preso atto della nota di Acquirente unico S.p.a., protocollo in ingresso MiSE-DGISSEG n. 13940 del 5 maggio 2021, con la quale, come previsto dal comma 4 dell'art. 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120, Acquirente unico S.p.a. ha trasmesso la propria proposta di modalita' di acquisizione delle attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonche' di quelle propedeutiche, conseguenti o comunque a queste correlate; Considerate le analisi dei principali profili comparati, sottostanti la suddetta proposta e, in particolare, di quelle di tipo giuridico, tecnico-operativo ed economico-fiscale, come esaminati e valutati nella proposta citata di Acquirente unico S.p.a., nell'ottica del piu' efficace conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge e secondo modalita' improntate al principio generale di economicita'; Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 14 settembre 2021; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell'art. 62-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il presente decreto stabilisce la modalita' con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonche' quelle propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti, tenuto conto che tutti i relativi oneri, anche finanziari, sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'art. 3, della legge 7 giugno 1990, n. 145, come previsto dall'art. 62-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.