Art. 2 
 
                      Modalita' di acquisizione 
 
  1. Le attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonche'
le attivita' propedeutiche, conseguenti  o  comunque  correlate  alle
precedenti,  sono  svolte  da  Acquirente   unico   S.p.a.   mediante
l'acquisizione delle partecipazioni del soggetto di  cui  al  decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro  delle  finanze
del 5 gennaio 1998  nella  SFBM.  Il  valore  di  acquisizione  della
partecipazione e'  stabilito  con  perizia  giurata  di  due  tecnici
nominati dalle parti. 
  2. Entro il 30 novembre 2021, ai fini dello svolgimento di tutte le
attivita' atte a garantire che il  subentro  nei  rapporti  giuridici
attivi e passivi della SFBM avvenga senza  soluzione  di  continuita'
nell'operativita' della societa'  medesima,  nonche'  ai  fini  della
predisposizione del piano  di  cui  all'art.  62-bis,  comma  5,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, Acquirente unico S.p.a.  e  il
soggetto che detiene le partecipazioni in SFBM stipulano accordi  per
gli scambi informativi, da implementarsi  prima  del  perfezionamento
dell'acquisizione ai sensi dell'art. 1,  del  presente  decreto.  Gli
accordi  prevedono  altresi'  la  nomina  di  un  rappresentante   di
Acquirente unico S.p.a. che partecipa alle riunioni del consiglio  di
amministrazione della SFBM in qualita' di osservatore e senza diritto
di voto.