Art. 3 
 
                         Ricorso al credito 
 
  1. Per consentire l'acquisizione ai sensi dell'art. 1, del presente
decreto, Acquirente unico S.p.a. contrae un prestito di  importo  non
superiore al prezzo di acquisizione, a sua volta  pari  all'ammontare
del capitale economico della partecipazione  in  SFBM,  di  cui  alla
stima peritale prevista dall'art. 62-bis, comma 3, del  decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
settembre 2020, n. 120. Gli oneri per interessi  e  spese  accessorie
del prestito di cui al periodo precedente, contratto  direttamente  o
per il tramite di societa' controllate, sono coperti  secondo  quanto
previsto dall'art. 4 del presente decreto.