Art. 3 Ricorso al credito 1. Per consentire l'acquisizione ai sensi dell'art. 1, del presente decreto, Acquirente unico S.p.a. contrae un prestito di importo non superiore al prezzo di acquisizione, a sua volta pari all'ammontare del capitale economico della partecipazione in SFBM, di cui alla stima peritale prevista dall'art. 62-bis, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120. Gli oneri per interessi e spese accessorie del prestito di cui al periodo precedente, contratto direttamente o per il tramite di societa' controllate, sono coperti secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto.