Art. 4 
 
                        Copertura degli oneri 
 
  1. Tutti gli oneri sostenuti, direttamente  o  per  il  tramite  di
societa' controllate, da Acquirente unico S.p.a.  per  l'acquisizione
di cui all'art. 1 del presente  decreto  e  per  tutte  le  attivita'
propedeutiche e conseguenti, ossia, oltre agli  oneri  finanziari  di
acquisizione, gli oneri per analisi giuridiche, per la redazione  del
Piano industriale, per le attivita' di «due  diligence»  e  peritali,
per spese notarili e qualsiasi altra spesa di  natura  ascrivibile  a
tale acquisizione, sono coperti mediante il contributo posto a carico
dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 7  giugno  1990,  n.  145,
determinato con separato  decreto  del  Ministero  della  transizione
ecologica ai sensi del comma 4, secondo  periodo,  dell'art.  62-bis,
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020,  n.  120,  in  modo  da
assicurare l'equilibrio  economico,  patrimoniale  e  finanziario  di
Acquirente unico S.p.a., nonche' della stessa SFBM.