Art. 4 Copertura degli oneri 1. Tutti gli oneri sostenuti, direttamente o per il tramite di societa' controllate, da Acquirente unico S.p.a. per l'acquisizione di cui all'art. 1 del presente decreto e per tutte le attivita' propedeutiche e conseguenti, ossia, oltre agli oneri finanziari di acquisizione, gli oneri per analisi giuridiche, per la redazione del Piano industriale, per le attivita' di «due diligence» e peritali, per spese notarili e qualsiasi altra spesa di natura ascrivibile a tale acquisizione, sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, determinato con separato decreto del Ministero della transizione ecologica ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'art. 62-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente unico S.p.a., nonche' della stessa SFBM.