Art. 2
Disposizioni finali
1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro del sito di
bonifica di interesse nazionale di «Livorno» e non incluse nel nuovo
perimetro, la Regione Toscana subentra al Ministero della transizione
ecologica nella titolarita' dei relativi procedimenti ai sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al
riguardo la Regione Toscana terra' conto delle raccomandazioni
contenute nel comma 3 dell'articolo unico del decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 133/RIA del
10 agosto 2021.
2. Le risorse pubbliche statali eventualmente stanziate per il sito
di bonifica di interesse nazionale di «Livorno» potranno essere
utilizzate solo per interventi su aree comprese nel perimetro del
medesimo sito. Per le aree escluse dal perimetro con il presente
decreto dette risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per
interventi gia' approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica.
3. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al
Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o al Capo
dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dal giorno della
notifica.
Il presente decreto, con l'allegata cartografia, sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2021
Il Ministro: Cingolani