Art. 2 1. Il comma 2 dell'art. 3 della citata ordinanza Ministro della salute 22 ottobre 2021 e' cosi' sostituito: «2. L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o piu' Stati o territori di cui all'Elenco C dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come modificato dal comma 1, e' consentito alle seguenti condizioni: a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato a effettuare controlli, del Passenger locator form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata; b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato a effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente; c) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della citata ordinanza Ministro della salute 22 ottobre 2021 e' inserito il seguente comma: «3. In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera c), si applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger locator form, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.».