Art. 3 1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco D dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come gia' modificata dall'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, e' sostituita dalla seguente: «Elenco D Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Peru', Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao»; 2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della citata ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e' cosi' sostituita: «c) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque e' deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale. Il termine del test molecolare e' ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).».