Art. 4 1. Per quanto concerne il regime degli spostamenti in entrata dagli Stati e territori di cui all'elenco E dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come gia' disciplinato dall'art. 5 dell'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, la lettera b) del comma 3 del citato art. 5 e' cosi' sostituita: «b) presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale;».