Art. 4 
 
  1. Per quanto concerne il regime degli spostamenti in entrata dagli
Stati e territori di cui all'elenco E dell'Allegato 20 al decreto del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo  2021,  come  gia'
disciplinato dall'art. 5 dell'ordinanza del Ministro della salute  22
ottobre 2021, la lettera b) del comma 3 del citato art.  5  e'  cosi'
sostituita: 
    «b) presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e a  chiunque
sia deputato  a  effettuare  i  controlli,  della  certificazione  di
essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale a un test molecolare, effettuato  per  mezzo  di
tampone e risultato negativo, ovvero a  test  antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato  negativo,  nelle  ventiquattro  ore
antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale;».