IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto l'art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai
sensi del quale, «al fine di  fare  fronte  ai  danni  causati  dagli
eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per  i  quali
e' stato dichiarato lo stato di  emergenza  ai  sensi  dell'art.  24,
comma 1, del codice  della  protezione  civile,  di  cui  al  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  autorizzata  la  spesa  di  100
milioni di euro per l'anno  2021,  da  destinare  alla  realizzazione
degli interventi urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni  previsti
dall'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del citato codice di cui  al
decreto legislativo n. 1 del  2018.  A  tale  fine,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito,
per l'anno 2021, un apposito fondo da trasferire alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione  civile.  Alla
ripartizione delle risorse del fondo di cui  al  secondo  periodo  si
provvede con ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019
con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio
della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 615  del  16  novembre  2019,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre  2019  nel
territorio della Provincia di Alessandria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  2  dicembre  2019
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi
ai territori colpiti delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,
Piemonte,  Puglia,  Toscana  e  Veneto   interessati   dagli   eventi
meteorologici verificatisi nel mese di novembre  secondo  la  tabella
ivi allegata, nonche' la delibera del Consiglio dei  ministri  del  3
dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per
ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che  nel
mese di  novembre  2019  hanno  colpito  i  territori  delle  Regioni
Abruzzo,    Basilicata,    Calabria,    Campania,     Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  17  gennaio  2020
che ha disposto l'integrazione delle risorse gia'  stanziate  con  le
delibere del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019  e  del  2
dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  nonche'  la  conseguente
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  674
del 15 maggio 2020; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che
ha disposto  l'integrazione  delle  risorse  gia'  stanziate  con  le
delibere del Consiglio dei ministri del  14  novembre  2019,  del  21
novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13  febbraio
2020 per la realizzazione degli interventi di cui  alla  lettera  c),
del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019  nel  territorio  della
Regione Campania, nonche' le delibere del Consiglio dei ministri  del
22 febbraio e 5 agosto 2021 che hanno disposto la proroga dello stato
di emergenza per ulteriori complessivi dodici mesi, e la delibera del
Consiglio  dei  ministri  del  20  maggio  2021   che   ha   disposto
l'integrazione delle risorse gia'  stanziate,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 24, comma 2,  del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  649  dell'11  marzo  2020,  recante  «Disposizioni   urgenti   di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni  21  e  22  dicembre  2019  nel
territorio della Regione Campania»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni dal 21 al 24  dicembre  2019  nel  territorio
della costa tirrenica delle Province di  Catanzaro,  Cosenza,  Reggio
Calabria e Vibo Valentia,  nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 4 marzo 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori
dodici mesi e  la  delibera  del  20  maggio  2021  che  ha  disposto
l'integrazione delle risorse  gia'  stanziate  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 24, comma 2,  del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 653 del 20 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione
civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi   meteorologici
verificatisi nei giorni dal 21 al 24  dicembre  2019  nel  territorio
della costa tirrenica delle Province di  Catanzaro,  Cosenza,  Reggio
Calabria e Vibo Valentia»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza degli eventi meteorologici  verificatisi  nel  periodo
dal 30 ottobre al 30  novembre  2019  nel  territorio  della  Regione
Lazio, nonche' la delibera del 24 aprile 2021 che ne ha  disposto  la
proroga per ulteriori dodici mesi e la delibera del  20  maggio  2021
che ha disposto l'integrazione delle risorse gia' stanziate, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 700  dell'8  settembre  2020,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nel periodo dal 30  ottobre  al  30  novembre  2019  nel
territorio della Regione Lazio; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22  ottobre  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi  nel
mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del
Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo, nonche' la delibera del
5 ottobre 2021 che ha  disposto  l'integrazione  delle  risorse  gia'
stanziate ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  24,  comma  2,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 713  del  17  novembre  2020,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia
di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo»; 
  Ritenuto di dover dare attuazione al  citato  art.  1,  comma  700,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo  criteri  di  priorita',
provvedendo a ripartire, fra le regioni interessate  dagli  stati  di
emergenza conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi  nell'anno
2019, le risorse finanziarie ivi previste,  secondo  i  rappresentati
fabbisogni, al fine di consentire la realizzazione  degli  interventi
di cui all'art. 25, comma 2, lettera d)  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Dato  atto  che  i  fabbisogni  rappresentati  per  interventi   di
riduzione del rischio residuo di cui alla lettera d) del comma 2  del
predetto art. 25 in relazione agli eventi  summenzionati  sono  stati
oggetto di una valutazione congiunta effettuata dagli uffici  tecnici
del  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e dalle regioni interessate, nell'ambito della
Commissione speciale protezione civile della Conferenza delle regioni
e delle province autonome, in esito alla quale sono stati individuate
le esigenze piu' urgenti cui far fronte con le risorse stanziate  dal
citato comma 700 dell'art. 1 della legge n. 178/2020; 
  Dato  atto  dell'esigenza  rappresentata  in  sede  di  Commissione
speciale protezione civile della Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome, nella seduta politica del 26 luglio 2021, come  da
verbale n. 543642 del 28 luglio u.s., di procedere  prioritariamente,
nelle more dell'individuazione delle ulteriori  risorse  a  tal  fine
necessarie, con gli stati di emergenza riferiti all'anno 2019; 
  Acquisita l'intesa delle regioni interessate; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In attuazione dell'art. 1, comma 700, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, le risorse finanziarie ivi previste sono assegnate agli
ambiti territoriali regionali interessati dagli  stati  di  emergenza
citati in premessa conseguenti agli eventi  alluvionali  verificatisi
nell'anno 2019, in ragione dei fabbisogni per interventi  urgenti  di
riduzione del rischio di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25
del decreto legislativo n. 1 del 2018,  da  essi  rappresentati,  nei
limiti indicati nell'elenco allegato al presente provvedimento,  come
risultanti  all'esito  della  valutazione  congiunta  delle  esigenze
effettuata come illustrato in premessa. 
  2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono  trasferite  nelle
contabilita' speciali aperte ai sensi delle ordinanze  del  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile  citate   in   premessa   per
l'attuazione degli interventi, di cui all'art. 25, comma  2,  lettera
d) del decreto legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  oggetto  delle
ricognizioni  realizzate  dai  competenti   commissari   delegati   e
comunicate al Dipartimento della protezione civile. 
  3. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  i  commissari  delegati
interessati, ovvero le autorita' ordinariamente  competenti  ad  essi
subentrate ai sensi di quanto previsto dall'art.  26,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 1 del 2018, provvedono,  entro  quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione  della  presente  ordinanza,  alla
rimodulazione ed integrazione dei rispettivi piani degli  interventi,
da sottoporre  all'approvazione  del  Dipartimento  della  protezione
civile, indicando gli interventi finanziati mediante  le  risorse  di
cui al comma 1. 
  4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art.
27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 dicembre 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio