Art. 5 
 
  Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche  di  cui
all'art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del  giorno  9  dicembre
2021, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da
indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale  interbancaria
con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima. 
  Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno  prese  in
considerazione. 
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
«Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di  «recovery»
previste nella Convenzione tra la  Banca  d'Italia  e  gli  operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.