Art. 9 
 
  Il controvalore dei «titoli di scambio»,  determinato  in  base  al
prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art.  8  del
presente decreto, verra' riconosciuto agli aggiudicatari,  unitamente
ai dietimi d'interesse maturati. 
  La Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in  via  automatica,  le
partite relative ai titoli di scambio da regolare,  nel  servizio  di
compensazione  e  liquidazione,  con  valuta  pari   al   giorno   di
regolamento. 
  I  conseguenti  oneri  per  rimborso  capitale  faranno  carico  al
capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare  21.2.),  mentre,  per  il
pagamento  degli  interessi,  al  capitolo  2214  (unita'   di   voto
parlamentare  21.1.)  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso. 
  La consegna dei «titoli di scambio» dovra' avvenire nel  giorno  di
regolamento dei titoli in emissione, indicato nell'art. 10. 
  In caso di ritardata o mancata consegna definitiva dei  «titoli  di
scambio»  da  parte   degli   operatori   aggiudicatari,   troveranno
applicazione le disposizioni di cui al  decreto  ministeriale  del  5
maggio 2004, citato nelle premesse.