IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2017 e, in particolare, l'art. 13 che detta disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 2016/429 e al regolamento (UE) n. 2015/262 ed abroga l'art. 8, comma 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200; Visto in particolare, il comma 1 del predetto art. 13, che assegna al Ministero della salute la competenza di gestire e organizzare l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 ed il comma 2, che rinvia all'adozione di un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione delle procedure tecnico-operative per la gestione ed il funzionamento dell'anagrafe degli equidi; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva n. 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva n. 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, che istituisce presso il Ministero della salute una banca dati informatizzata collegata in rete per l'identificazione e la tracciabilita' degli animali di specie bovina e suina; Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale e in particolare gli articoli da 108 a 120 in materia di tracciabilita' degli animali terrestri detenuti, che dettano prescrizioni specifiche anche per l'identificazione e la registrazione degli equini; Visti in particolare gli articoli 108 e 109 del regolamento (UE) n. 2016/429 che definiscono le responsabilita' e gli obblighi degli Stati membri riguardo l'istituzione di un sistema per l'identificazione e la registrazione e di una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti, tra cui quelli della specie equina, e la registrazione dei movimenti di tali animali; Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive numeri 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive numeri 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 della Commissione del 10 giugno 2021 recante modalita' di applicazione dei regolamenti (UE) numeri 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali; Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive numeri 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»); Visto il regolamento di esecuzione UE n. 2020/602 della Commissione del 15 aprile 2020 che modifica il regolamento di esecuzione UE n. 2017/717 per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale; Visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, recante disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 che disciplina il riconoscimento degli enti selezionatori e l'approvazione dei relativi programmi genetici; Ritenuto necessario ridefinire il sistema nazionale di identificazione e registrazione degli equini; Considerato che le norme relative al formato e al contenuto dei documenti di identificazione rilasciati per gli equini nati nell'Unione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/262, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, art. 46, comma 1, lettera b), restano applicabili fino al 27 gennaio 2022; Considerata la necessita' di istituire una base dati informatizzata con i dati relativi alla registrazione e identificazione degli equini detenuti e degli stabilimenti; Considerato che il sistema di identificazione e registrazione degli equini si avvale della collaborazione di taluni enti selezionatori per fornire informazioni alla banca dati informatizzata e per rilasciare il documento unico di identificazione a vita; Vista la nota prot. n. 2768 del 16 aprile 2018 con la quale la Federazione italiana sport equestri (FISE) ha manifestato la propria disponibilita', in quanto sezione nazionale della Federazione equestre internazionale (FEI), a «svolgere le funzioni previste dal regolamento 2015/262», ora ricomprese nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963; Ritenuto pertanto opportuno coinvolgere attivamente nel sistema la Federazione italiana sport equestri (FISE) per l'identificazione e registrazione dei cavalli sportivi; Sentite le associazioni e la FISE a mezzo comunicazione via posta elettronica del 18 dicembre 2019; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sancita nella seduta del 22 settembre 2021 (Rep. atti 176/CSR); Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto definisce le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equini, intesa come sistema di identificazione e registrazione, di seguito denominato «sistema I&R», degli equini. Tale sistema si avvale della base dati informatizzata di cui all'art. 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/429, gia' istituita come banca dati nazionale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, accessibile tramite il portale internet dei sistemi informativi veterinari. 2. Il sistema I&R degli equini ha le seguenti finalita': a) assicurare l'identificazione e la registrazione degli equini; b) garantire la tracciabilita' degli equini, anche ai fini della trasmissione di informazioni al consumatore finale; c) garantire il supporto per l'efficace applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento (UE) n. 2016/429; d) contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico; e) assicurare la disponibilita' delle informazioni alle autorita' competenti o alle amministrazioni coinvolte per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali. 3. Il sistema I&R degli equini comprende: a) l'applicazione di un mezzo di identificazione che: 1. permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento unico di identificazione a vita e l'equino per il quale e' stato rilasciato; 2. dimostri che l'equino e' stato oggetto di una procedura di identificazione. b) l'attribuzione all'equino del codice unico; c) l'emissione di un documento unico di identificazione a vita; d) la registrazione nella Banca dati nazionale informatizzata, di seguito denominata «BDN», dei dati previsti dal sistema informativo stesso.