IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2017 e, in particolare, l'art.  13
che  detta  disposizioni  in   materia   di   anagrafe   equina   per
l'adeguamento al regolamento (UE) n. 2016/429 e al  regolamento  (UE)
n. 2015/262 ed abroga l'art. 8, comma 15 del decreto-legge 24  giugno
2003, n. 147 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2003, n. 200; 
  Visto in particolare, il comma 1 del predetto art. 13, che  assegna
al Ministero della salute la  competenza  di  gestire  e  organizzare
l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati  informatizzata
istituita ai sensi dell'art. 12 del  decreto  legislativo  22  maggio
1999, n. 196 ed il comma 2, che rinvia all'adozione di un decreto del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali,  la  definizione  delle  procedure
tecnico-operative per la gestione ed il  funzionamento  dell'anagrafe
degli equidi; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 22  maggio  1999,  n.  196,
recante  attuazione  della  direttiva  n.  97/12/CE  che  modifica  e
aggiorna la direttiva n. 64/432/CEE relativa ai problemi  di  polizia
sanitaria in materia  di  scambi  intracomunitari  di  animali  delle
specie bovina e suina,  che  istituisce  presso  il  Ministero  della
salute  una  banca  dati  informatizzata  collegata   in   rete   per
l'identificazione e la tracciabilita' degli animali di specie  bovina
e suina; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili, che modifica  e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale e in particolare gli articoli da 108 a 120 in materia
di tracciabilita'  degli  animali  terrestri  detenuti,  che  dettano
prescrizioni   specifiche   anche   per   l'identificazione   e    la
registrazione degli equini; 
  Visti in particolare gli articoli 108 e 109 del regolamento (UE) n.
2016/429 che definiscono le  responsabilita'  e  gli  obblighi  degli
Stati   membri   riguardo   l'istituzione   di   un    sistema    per
l'identificazione  e  la   registrazione   e   di   una   base   dati
informatizzata degli animali terrestri detenuti, tra cui quelli della
specie equina, e la registrazione dei movimenti di tali animali; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  n.  2017/625  del  Parlamento  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
numeri 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE)  n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive  numeri
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2021/963   della
Commissione del 10 giugno 2021 recante modalita' di applicazione  dei
regolamenti (UE) numeri 2016/429, (UE) 2016/1012 e  (UE)  2019/6  del
Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   per   quanto    riguarda
l'identificazione e la registrazione degli equini  e  che  istituisce
modelli di documenti di identificazione per tali animali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni  zootecniche  e
genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e
all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di  razza  pura,  di
suini  ibridi  riproduttori  e  del  loro  materiale  germinale,  che
modifica  il  regolamento  (UE)  n.  652/2014,  le  direttive  numeri
89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga  taluni  atti  in
materia di  riproduzione  animale  («regolamento  sulla  riproduzione
degli animali»); 
  Visto il regolamento di esecuzione UE n. 2020/602 della Commissione
del 15 aprile 2020 che modifica il regolamento di  esecuzione  UE  n.
2017/717 per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici  per
gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale; 
  Visto il  decreto  legislativo  11  maggio  2018,  n.  52,  recante
disciplina della riproduzione  animale  in  attuazione  dell'art.  15
della legge 28 luglio 2016, n. 154 che disciplina  il  riconoscimento
degli enti selezionatori  e  l'approvazione  dei  relativi  programmi
genetici; 
  Ritenuto   necessario   ridefinire   il   sistema   nazionale    di
identificazione e registrazione degli equini; 
  Considerato che le norme relative al formato  e  al  contenuto  dei
documenti  di  identificazione  rilasciati  per   gli   equini   nati
nell'Unione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione  (UE)
n. 2015/262, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963,
art. 46, comma 1, lettera b), restano applicabili fino al 27  gennaio
2022; 
  Considerata la necessita' di istituire una base dati informatizzata
con i dati relativi alla registrazione e identificazione degli equini
detenuti e degli stabilimenti; 
  Considerato che il sistema di identificazione e registrazione degli
equini si avvale della collaborazione di  taluni  enti  selezionatori
per  fornire  informazioni  alla  banca  dati  informatizzata  e  per
rilasciare il documento unico di identificazione a vita; 
  Vista la nota prot. n. 2768 del 16 aprile  2018  con  la  quale  la
Federazione italiana sport equestri (FISE) ha manifestato la  propria
disponibilita',  in  quanto  sezione  nazionale   della   Federazione
equestre internazionale (FEI), a «svolgere le funzioni  previste  dal
regolamento 2015/262», ora ricomprese nel regolamento  di  esecuzione
(UE) n. 2021/963; 
  Ritenuto pertanto opportuno coinvolgere attivamente nel sistema  la
Federazione italiana sport equestri (FISE)  per  l'identificazione  e
registrazione dei cavalli sportivi; 
  Sentite le associazioni e la FISE a mezzo comunicazione  via  posta
elettronica del 18 dicembre 2019; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome sancita nella seduta  del
22 settembre 2021 (Rep. atti 176/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce le procedure tecnico-operative per
la gestione e il funzionamento  dell'anagrafe  degli  equini,  intesa
come  sistema  di  identificazione  e   registrazione,   di   seguito
denominato «sistema I&R», degli equini. Tale sistema si avvale  della
base dati informatizzata  di  cui  all'art.  109,  paragrafo  1,  del
regolamento  (UE)  n.  2016/429,  gia'  istituita  come  banca   dati
nazionale ai sensi dell'art. 12 del  decreto  legislativo  22  maggio
1999, n. 196, accessibile tramite il  portale  internet  dei  sistemi
informativi veterinari. 
  2. Il sistema I&R degli equini ha le seguenti finalita': 
    a) assicurare l'identificazione e la registrazione degli equini; 
    b) garantire la tracciabilita' degli equini, anche ai fini  della
trasmissione di informazioni al consumatore finale; 
    c) garantire il supporto per l'efficace applicazione delle misure
di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento  (UE)
n. 2016/429; 
    d) contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio
zootecnico; 
    e) assicurare la disponibilita' delle informazioni alle autorita'
competenti o alle amministrazioni coinvolte per  lo  svolgimento  dei
relativi compiti istituzionali. 
  3. Il sistema I&R degli equini comprende: 
    a) l'applicazione di un mezzo di identificazione che: 
      1. permetta di stabilire un  nesso  univoco  tra  il  documento
unico di identificazione a vita e l'equino  per  il  quale  e'  stato
rilasciato; 
      2. dimostri che l'equino e' stato oggetto di una  procedura  di
identificazione. 
    b) l'attribuzione all'equino del codice unico; 
    c) l'emissione di un documento unico di identificazione a vita; 
    d) la registrazione nella Banca dati nazionale informatizzata, di
seguito denominata «BDN», dei dati previsti dal  sistema  informativo
stesso.