Art. 10 Mezzi di identificazione degli equini 1. I mezzi di identificazione apposti sugli equini non possono essere tolti, sostituiti o reimpiantati senza autorizzazione dell'autorita' competente, come previsto all'art. 5, comma 5. 2. I soggetti di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'art. 4, al momento della prima identificazione dell'equino, provvedono ad impiantare un transponder, di cui all'allegato III, lettera e), del regolamento (UE) n. 2019/2035, con le specifiche tecniche di cui all'allegato I, del regolamento (UE) n. 2021/963, con le modalita' descritte nell'allegato A. 3. I metodi alternativi autorizzati dalla DGSAF per l'identificazione degli equini di cui all'art. 5, comma 2, sono le fasce al pastorale di cui all'allegato III, lettere b) e f), del regolamento (UE) n. 2019/2035, con le specifiche tecniche di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2021/963. 4. Gli organismi di rilascio e la ASL competente possono richiedere all'operatore di un equino detenuto provvisto di documento unico di identificazione a vita l'identificazione tramite transponder ai fini della verifica dell'identita' nei casi in cui: a) il transponder precedentemente impiantato e registrato abbia cessato di funzionare; b) il marchio ereditario o acquisito, che e' stato registrato come metodo alternativo di verifica dell'identita', non sia piu' adeguato a tale scopo; c) l'autorita' competente lo ritenga necessario per garantire la verifica dell'identita'. 5. Il soggetto di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, che ha effettuato l'identificazione dell'equino, inserisce nel documento unico di identificazione a vita le seguenti informazioni relative al transponder: a) il codice trasmesso dal transponder e visualizzato dal lettore dopo l'impianto e, nel caso si rendesse necessaria la modifica di tale codice: 1. un'etichetta autoadesiva con un codice a barre, a condizione che la pagina sia poi sigillata; o 2. una stampa di tale codice a barre indicante almeno gli ultimi quindici caratteri del codice trasmesso dal transponder; b) la descrizione grafica del lato in cui e' stato effettuato l'impianto del transponder, vale a dire il punto in cui il transponder e' stato impiantato nell'equino ed e' stato letto dopo l'impianto; c) la firma del veterinario che ha effettuato l'identificazione oppure della persona che riporta tali informazioni ai fini del rilascio del documento unico di identificazione a vita. 6. In deroga al comma 5, lettera a), se un equino e' munito di un transponder impiantato precedentemente alla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 e non conforme alla norma ISO 11784, in BDN e nel documento unico di identificazione a vita e' inserito il nome del fabbricante o del sistema di lettura.