Art. 10 
 
                Mezzi di identificazione degli equini 
 
  1. I mezzi di identificazione  apposti  sugli  equini  non  possono
essere  tolti,  sostituiti  o   reimpiantati   senza   autorizzazione
dell'autorita' competente, come previsto all'art. 5, comma 5. 
  2. I soggetti di cui ai commi 1, 3 e  5  dell'art.  4,  al  momento
della prima identificazione dell'equino, provvedono ad impiantare  un
transponder, di cui all'allegato III,  lettera  e),  del  regolamento
(UE) n. 2019/2035, con le specifiche tecniche di cui all'allegato  I,
del  regolamento  (UE)  n.  2021/963,  con  le  modalita'   descritte
nell'allegato A. 
  3.   I   metodi   alternativi   autorizzati   dalla    DGSAF    per
l'identificazione degli equini di cui all'art. 5, comma  2,  sono  le
fasce al pastorale di cui all'allegato III,  lettere  b)  e  f),  del
regolamento (UE) n. 2019/2035, con  le  specifiche  tecniche  di  cui
all'allegato I del regolamento (UE) n. 2021/963. 
  4. Gli organismi di rilascio e la ASL competente possono richiedere
all'operatore di un equino detenuto provvisto di documento  unico  di
identificazione a vita l'identificazione tramite transponder ai  fini
della verifica dell'identita' nei casi in cui: 
    a) il transponder precedentemente impiantato e  registrato  abbia
cessato di funzionare; 
    b) il marchio ereditario o acquisito,  che  e'  stato  registrato
come metodo alternativo di  verifica  dell'identita',  non  sia  piu'
adeguato a tale scopo; 
    c) l'autorita' competente lo ritenga necessario per garantire  la
verifica dell'identita'. 
  5. Il soggetto di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, che ha effettuato
l'identificazione  dell'equino,  inserisce  nel  documento  unico  di
identificazione  a  vita  le  seguenti   informazioni   relative   al
transponder: 
    a) il codice trasmesso dal transponder e visualizzato dal lettore
dopo l'impianto e, nel caso si rendesse  necessaria  la  modifica  di
tale codice: 
      1. un'etichetta autoadesiva con un codice a barre, a condizione
che la pagina sia poi sigillata; o 
      2. una stampa di tale  codice  a  barre  indicante  almeno  gli
ultimi quindici caratteri del codice trasmesso dal transponder; 
    b) la descrizione grafica del lato in  cui  e'  stato  effettuato
l'impianto  del  transponder,  vale  a  dire  il  punto  in  cui   il
transponder e' stato impiantato nell'equino ed e'  stato  letto  dopo
l'impianto; 
    c) la firma del veterinario che ha  effettuato  l'identificazione
oppure della persona  che  riporta  tali  informazioni  ai  fini  del
rilascio del documento unico di identificazione a vita. 
  6. In deroga al comma 5, lettera a), se un equino e' munito  di  un
transponder impiantato precedentemente alla data di applicazione  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 e non conforme alla  norma
ISO 11784, in BDN e nel documento unico di identificazione a vita  e'
inserito il nome del fabbricante o del sistema di lettura.