Art. 11 Banca dati nazionale (BDN) 1. Gli stabilimenti in cui sono detenuti equini sono registrati nel sistema informatizzato BDN, con le modalita' di cui al capitolo 4 dell'allegato A. 2. Gli equini nati o detenuti nel territorio nazionale sono registrati nel sistema informatizzato BDN con le modalita' di cui all'allegato A e con l'inserimento delle informazioni previste dal sistema informativo. 3. L'allegato A viene aggiornato con provvedimento del direttore generale della DGSAF, in accordo con la DGDISR, le regioni e le province autonome, ogni qual volta ci sia la necessita' di conformarlo alle prescrizioni delle normative europee di settore e delle norme nazionali di attuazione. 4. La BDN e' alimentata dagli operatori e dai trasportatori direttamente o tramite soggetti esplicitamente delegati. 5. Gli operatori e i trasportatori sono in ogni caso responsabili della veridicita' dei dati di competenza comunicati per la registrazione in BDN. 6. Il Ministero della salute assicura che la BDN sia conforme alle norme sulla sicurezza dei dati di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 7. Il trattamento dei dati personali presenti in BDN da parte delle autorita' competenti e' effettuato soltanto ai fini dell'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attivita' ufficiali. 8. Fatte salve le norme per la tutela del trattamento dei dati personali, la DGSAF assicura l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle amministrazioni pubbliche e agli enti che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, abbiano necessita' di acquisirle, previa approvazione di specifica richiesta. 9. La DGSAF rende disponibili le informazioni presenti in BDN riferite a un equino per almeno trentacinque anni o per almeno due anni a decorrere dalla data di comunicazione della morte dell'animale. Decorsi tali termini, le informazioni saranno trasferite in apposita sezione d'archivio.