Art. 12 Equini destinati o non destinati alla produzione di alimenti e registrazione dell'impiego di medicinali 1. Un equino e' considerato destinato alla macellazione a meno che l'espressa dichiarazione contraria risulti irreversibilmente in BDN e nel documento unico di identificazione a vita mediante: a) la dichiarazione irreversibile che l'equino non e' destinato alla macellazione, unitamente all'approvazione del soggetto di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5, che ha rilasciato il documento; o b) le dichiarazioni dell'operatore e del veterinario responsabile del trattamento, conformemente all'art. 39 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963; o c) la registrazione in BDN e la dicitura apposta dall'organismo di rilascio o dalla ASL all'atto del rilascio di un duplicato o di un sostitutivo del documento unico di identificazione a vita. 2. Qualora l'uso di un medicinale non e' consentito per un equino destinato alla macellazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/6, se l'animale risulta destinato alla produzione di alimenti il veterinario responsabile del trattamento provvede affinche' l'equino, prima della terapia, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, sia dichiarato irreversibilmente non destinato alla produzione di alimenti in BDN e nella sezione II del documento unico di identificazione a vita. 3. Qualora un medicinale contenga sostanze essenziali di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006, se l'animale risulta destinato alla produzione di alimenti il veterinario responsabile del trattamento provvede affinche' l'equino, prima della terapia, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, sia dichiarato ai fini della produzione di alimenti in un periodo di attesa di sei mesi in BDN e nella sezione II del documento unico di identificazione a vita, aggiornando poi l'informazione inerente alla data dell'ultima somministrazione del medicinale. 4. Nel caso in cui non abbia accesso diretto alla BDN, dopo l'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 3 e la firma nella sezione II del documento unico di identificazione a vita, il veterinario responsabile del trattamento comunica tali misure entro tre giorni dall'evento all'organismo di rilascio o alla ASL che ha rilasciato il documento unico di identificazione a vita, fornendo le informazioni necessarie affinche' questi possano aggiornare la BDN entro sette giorni dal trattamento. 5. In caso di indicazione al trattamento con medicinali di cui ai commi 2 e 3 di un equino non identificato, il veterinario responsabile del trattamento, prima della somministrazione, o dopo la stessa qualora l'animale sia in pericolo di vita, comunica il trattamento al soggetto competente alla sua identificazione. Tali animali sono esclusi dalla destinazione alla produzione di alimenti, eccetto gli equini di eta' inferiore ai termini di cui all'art. 5, comma 1, trattati con medicinali di cui al comma 3. Per questi animali il veterinario responsabile del trattamento comunica il trattamento dell'equino entro sette giorni al soggetto competente alla sua identificazione ai fini dell'applicazione del mezzo di identificazione e del rilascio del a) documento unico di identificazione a vita, per gli equini di eta' inferiore a quanto previsto all'art 5 comma 1, con esclusione dalla produzione di alimenti per sei mesi o per l'intera vita dell'animale, a seconda dei casi; b) duplicato o sostitutivo del documento unico di identificazione a vita, nel caso di equini di eta' superiore a quanto previsto all'art 5, comma 1, con esclusione irreversibile dalla macellazione.