Art. 12 
 
Equini destinati o  non  destinati  alla  produzione  di  alimenti  e
              registrazione dell'impiego di medicinali 
 
  1. Un equino e' considerato destinato alla macellazione a meno  che
l'espressa dichiarazione contraria risulti irreversibilmente in BDN e
nel documento unico di identificazione a vita mediante: 
    a) la dichiarazione irreversibile che l'equino non  e'  destinato
alla macellazione, unitamente all'approvazione del  soggetto  di  cui
all'art. 4, commi 1, 3 e 5, che ha rilasciato il documento; o 
    b) le dichiarazioni dell'operatore e del veterinario responsabile
del  trattamento,  conformemente  all'art.  39  del  regolamento   di
esecuzione (UE) n. 2021/963; o 
    c) la registrazione in BDN e la dicitura  apposta  dall'organismo
di rilascio o dalla ASL all'atto del rilascio di un duplicato o di un
sostitutivo del documento unico di identificazione a vita. 
  2. Qualora l'uso di un medicinale non e' consentito per  un  equino
destinato alla macellazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/6,
se  l'animale  risulta  destinato  alla  produzione  di  alimenti  il
veterinario responsabile del trattamento provvede affinche' l'equino,
prima della terapia, conformemente al regolamento di esecuzione  (UE)
n. 2021/963, sia  dichiarato  irreversibilmente  non  destinato  alla
produzione di alimenti in BDN e nella sezione II del documento  unico
di identificazione a vita. 
  3. Qualora un medicinale contenga sostanze  essenziali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1950/2006, se l'animale  risulta  destinato  alla
produzione di alimenti il veterinario  responsabile  del  trattamento
provvede affinche' l'equino, prima della  terapia,  conformemente  al
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, sia  dichiarato  ai  fini
della produzione di alimenti in un periodo di attesa di sei  mesi  in
BDN e nella sezione II del documento unico di identificazione a vita,
aggiornando  poi  l'informazione  inerente  alla   data   dell'ultima
somministrazione del medicinale. 
  4. Nel caso in  cui  non  abbia  accesso  diretto  alla  BDN,  dopo
l'adozione delle misure di cui ai commi  2  e  3  e  la  firma  nella
sezione  II  del  documento  unico  di  identificazione  a  vita,  il
veterinario responsabile del trattamento comunica tali  misure  entro
tre giorni dall'evento all'organismo di rilascio o alla  ASL  che  ha
rilasciato il documento unico di identificazione a vita, fornendo  le
informazioni necessarie affinche' questi possano  aggiornare  la  BDN
entro sette giorni dal trattamento. 
  5. In caso di indicazione al trattamento con medicinali di  cui  ai
commi  2  e  3  di  un  equino  non  identificato,   il   veterinario
responsabile del trattamento, prima della somministrazione, o dopo la
stessa qualora  l'animale  sia  in  pericolo  di  vita,  comunica  il
trattamento al soggetto competente  alla  sua  identificazione.  Tali
animali sono esclusi dalla destinazione alla produzione di  alimenti,
eccetto gli equini di eta' inferiore ai termini di  cui  all'art.  5,
comma 1, trattati con medicinali  di  cui  al  comma  3.  Per  questi
animali il  veterinario  responsabile  del  trattamento  comunica  il
trattamento dell'equino entro sette  giorni  al  soggetto  competente
alla sua identificazione  ai  fini  dell'applicazione  del  mezzo  di
identificazione e del rilascio del 
    a) documento unico di identificazione a vita, per gli  equini  di
eta' inferiore a quanto previsto all'art 5 comma  1,  con  esclusione
dalla produzione di  alimenti  per  sei  mesi  o  per  l'intera  vita
dell'animale, a seconda dei casi; 
    b) duplicato o sostitutivo del documento unico di identificazione
a vita, nel caso di  equini  di  eta'  superiore  a  quanto  previsto
all'art 5, comma 1, con esclusione irreversibile dalla macellazione.