Art. 13 Compiti del responsabile del macello 1. Il responsabile del macello assicura l'attuazione delle procedure di cui all'allegato II, sezioni II e III, del regolamento (CE) n. 853/2004 e provvede, in particolare: a) alla verifica dell'identificazione degli equini da avviare alla macellazione, inclusa la loro documentazione di scorta e la congruenza delle informazioni presenti sul documento di identificazione con quelle registrate in BDN; b) alla verifica che l'animale risulti destinato alla produzione di alimenti, controllando le dichiarazioni rese nei documenti di scorta e le informazioni registrate in BDN; c) al recupero e alla custodia dei mezzi di identificazione sino allo smaltimento presso ditte autorizzate come rifiuto speciale, ai sensi della normativa vigente in materia; d) alla consegna al veterinario ufficiale dei documenti di identificazione degli animali ammessi alla macellazione e, su disposizione del veterinario ufficiale, alla loro distruzione nel medesimo giorno in cui gli animali sono stati regolarmente macellati. 2. Qualora il transponder dell'animale macellato non possa essere recuperato, il veterinario ufficiale dichiara la carcassa o la parte di essa contenente il transponder non idonea al consumo umano, conformemente all'art. 45, lettera m), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/627. 3. Il responsabile del macello provvede affinche' gli animali idonei alla macellazione vengano macellati nel rispetto delle prescrizioni di sanita' pubblica veterinaria, entro settantadue ore dall'arrivo al macello, siano essi provenienti da stabilimenti nazionali o da un altro Stato, come previsto dall'art. 132 del regolamento (UE) n. 2016/429 e dall'art. 8 del regolamento delegato (UE) n. 2020/688, fatte salve disposizioni piu' restrittive. 4. Il responsabile del macello, direttamente o tramite delegato, registra in BDN, entro sette giorni dalla macellazione, le informazioni per ogni equino ivi macellato, con le modalita' di cui all'allegato A. 5. La BDN rende disponibile, conformemente alla normativa dell'Unione europea, le informazioni inerenti alla data di macellazione dell'animale e di distruzione del documento di identificazione degli equini regolarmente macellati.