Art. 13 
 
                Compiti del responsabile del macello 
 
  1.  Il  responsabile  del  macello  assicura   l'attuazione   delle
procedure di cui all'allegato II, sezioni II e III,  del  regolamento
(CE) n. 853/2004 e provvede, in particolare: 
    a) alla verifica dell'identificazione  degli  equini  da  avviare
alla macellazione, inclusa la loro  documentazione  di  scorta  e  la
congruenza   delle   informazioni   presenti   sul    documento    di
identificazione con quelle registrate in BDN; 
    b) alla verifica che l'animale risulti destinato alla  produzione
di alimenti, controllando le  dichiarazioni  rese  nei  documenti  di
scorta e le informazioni registrate in BDN; 
    c) al recupero e alla custodia dei mezzi di identificazione  sino
allo smaltimento presso ditte autorizzate come rifiuto  speciale,  ai
sensi della normativa vigente in materia; 
    d) alla  consegna  al  veterinario  ufficiale  dei  documenti  di
identificazione  degli  animali  ammessi  alla  macellazione  e,   su
disposizione del veterinario ufficiale,  alla  loro  distruzione  nel
medesimo giorno in cui gli animali sono stati regolarmente macellati. 
  2. Qualora il transponder dell'animale macellato non  possa  essere
recuperato, il veterinario ufficiale dichiara la carcassa o la  parte
di essa contenente  il  transponder  non  idonea  al  consumo  umano,
conformemente all'art. 45, lettera m), del regolamento di  esecuzione
(UE) n. 2019/627. 
  3. Il responsabile  del  macello  provvede  affinche'  gli  animali
idonei  alla  macellazione  vengano  macellati  nel  rispetto   delle
prescrizioni di sanita' pubblica veterinaria, entro  settantadue  ore
dall'arrivo  al  macello,  siano  essi  provenienti  da  stabilimenti
nazionali o da un  altro  Stato,  come  previsto  dall'art.  132  del
regolamento (UE) n. 2016/429 e dall'art. 8 del  regolamento  delegato
(UE) n. 2020/688, fatte salve disposizioni piu' restrittive. 
  4. Il responsabile del macello, direttamente  o  tramite  delegato,
registra  in  BDN,  entro  sette  giorni   dalla   macellazione,   le
informazioni per ogni equino ivi macellato, con le modalita'  di  cui
all'allegato A. 
  5.  La  BDN  rende  disponibile,   conformemente   alla   normativa
dell'Unione  europea,  le  informazioni   inerenti   alla   data   di
macellazione  dell'animale  e  di  distruzione   del   documento   di
identificazione degli equini regolarmente macellati.