Art. 14 Trasporto di equini 1. L'operatore e il trasportatore assicurano che l'equino sia sempre accompagnato dal documento unico di identificazione a vita durante ogni spostamento. 2. In deroga al comma 1, non e' necessario che il documento unico di identificazione a vita accompagni gli equini: a) quando sono in stalla o al pascolo e il documento unico di identificazione a vita puo' essere esibito immediatamente dall'operatore; b) quando sono montati, guidati, condotti o portati, per un arco di tempo inferiore a ventiquattro ore: 1. nelle vicinanze dello stabilimento di residenza dell'equino e il documento unico di identificazione a vita possa essere esibito immediatamente, oppure; 2. durante la transumanza degli equini verso o di ritorno da pascoli estivi registrati, purche' i documenti di identificazione possano essere esibiti nello stabilimento di partenza; c) quando non sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice; d) quando partecipano a un addestramento o a una prova per una competizione o per una manifestazione equestre che richiede che gli equini lascino, per massimo ventiquattro ore, il luogo dell'addestramento, della competizione o della manifestazione; e) quando sono spostati o trasportati in una situazione di emergenza che interessa gli equini stessi o lo stabilimento in cui sono detenuti. 3. L'operatore e il trasportatore assicurano che durante ogni spostamento dell'equino sia reso sempre disponibile il documento di accompagnamento di cui all'art. 5, comma 6, ad esclusione dei casi previsti al comma 2, lettere b) punto 1, e lettere d) ed e). 4. L'equino tenuto in uno stabilimento, o proveniente da uno stabilimento, oggetto di una misura di divieto di cui all'art. 126, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 2016/429 non puo' essere movimentato. Il veterinario ufficiale sospende la validita' del documento unico di identificazione a vita ai fini degli spostamenti apponendo una dicitura appropriata.