Art. 15 
 
Identificazione e registrazione degli equini  oggetto  di  scambi  ed
                            importazioni 
 
  1. Gli equini provenienti da un altro Stato  membro  mantengono  il
codice unico di origine e il documento  unico  di  identificazione  a
vita rilasciato in conformita' alla normativa della Unione europea. 
  2. L'operatore dello stabilimento d'ingresso di equini  provenienti
da Stati membri,  entro  sette  giorni  dall'arrivo  degli  ungulati,
registra in BDN gli stessi animali  con  le  modalita'  stabilite  in
allegato A. 
  3. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2 gli operatori di: 
    a. equini che  partecipano  a  competizioni,  corse,  spettacoli,
addestramento e operazioni di esbosco per un  periodo  non  superiore
a novanta giorni; 
    b.  stalloni  che  soggiornano  in   Italia   per   la   stagione
riproduttiva; 
    c. giumente che soggiornano in Italia ai fini della  riproduzione
per un periodo non superiore a novanta giorni. 
  Per gli equini di cui alle lettere a), b) e c),  al  solo  fine  di
tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale di  animali  che
soggiornano in Italia per piu' di sette giorni, l'operatore di  prima
destinazione italiana inserisce in BDN l'ingresso di tali animali nel
proprio  stabilimento  entro  sette  giorni  dall'ingresso   con   le
modalita' di cui all'allegato A. 
  4.  L'operatore  dello  stabilimento   di   ingresso   di   animali
provenienti da Paesi terzi provvede, entro trenta giorni  dalla  data
di ultimazione  delle  operazioni  connesse  al  regime  doganale  di
immissione in libera pratica di cui all'art. 201 del regolamento (UE)
n. 952/2013 e comunque prima che l'animale lasci lo  stabilimento,  a
registrare o identificare ciascun animale ai sensi degli articoli  36
e 37 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963. 
  5. Gli equini, dopo l'ingresso da Stati membri o da Paesi terzi, ad
eccezione  degli   equini   destinati   a   corse,   competizioni   e
manifestazioni culturali  equestri,  restano  nello  stabilimento  di
destinazione, eccetto i centri di raccolta, per un periodo di  almeno
trenta giorni successivi al loro arrivo in tale stabilimento. 
  6. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma  4  gli  operatori  di
equini: 
    a. che sono  macellati  entro cinque  giorni  dal  loro  ingresso
nell'Unione europea, fatto salvo  l'obbligo  per  l'operatore  ed  il
responsabile del macello di garantire la tracciabilita' degli animali
e del Paese di provenienza; 
    b.  che  sono  detenuti  ai  soli  fini  della  partecipazione  a
esposizioni, eventi sportivi o culturali ed eventi  analoghi  per  un
periodo non superiore a novanta giorni,  conformemente  all'art.  64,
lettera c) del regolamento delegato (UE) n. 2019/  2035.  Per  questi
equini, al solo fine di tracciare le  movimentazioni  sul  territorio
nazionale di animali che soggiornano in  Italia  per  piu'  di  sette
giorni, l'operatore di prima destinazione italiana  ne  inserisce  in
BDN  l'ingresso  nel  proprio   stabilimento   entro   sette   giorni
dall'ingresso con le modalita' di cui all'allegato A.