Art. 15 Identificazione e registrazione degli equini oggetto di scambi ed importazioni 1. Gli equini provenienti da un altro Stato membro mantengono il codice unico di origine e il documento unico di identificazione a vita rilasciato in conformita' alla normativa della Unione europea. 2. L'operatore dello stabilimento d'ingresso di equini provenienti da Stati membri, entro sette giorni dall'arrivo degli ungulati, registra in BDN gli stessi animali con le modalita' stabilite in allegato A. 3. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2 gli operatori di: a. equini che partecipano a competizioni, corse, spettacoli, addestramento e operazioni di esbosco per un periodo non superiore a novanta giorni; b. stalloni che soggiornano in Italia per la stagione riproduttiva; c. giumente che soggiornano in Italia ai fini della riproduzione per un periodo non superiore a novanta giorni. Per gli equini di cui alle lettere a), b) e c), al solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale di animali che soggiornano in Italia per piu' di sette giorni, l'operatore di prima destinazione italiana inserisce in BDN l'ingresso di tali animali nel proprio stabilimento entro sette giorni dall'ingresso con le modalita' di cui all'allegato A. 4. L'operatore dello stabilimento di ingresso di animali provenienti da Paesi terzi provvede, entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni connesse al regime doganale di immissione in libera pratica di cui all'art. 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 e comunque prima che l'animale lasci lo stabilimento, a registrare o identificare ciascun animale ai sensi degli articoli 36 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963. 5. Gli equini, dopo l'ingresso da Stati membri o da Paesi terzi, ad eccezione degli equini destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali equestri, restano nello stabilimento di destinazione, eccetto i centri di raccolta, per un periodo di almeno trenta giorni successivi al loro arrivo in tale stabilimento. 6. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 4 gli operatori di equini: a. che sono macellati entro cinque giorni dal loro ingresso nell'Unione europea, fatto salvo l'obbligo per l'operatore ed il responsabile del macello di garantire la tracciabilita' degli animali e del Paese di provenienza; b. che sono detenuti ai soli fini della partecipazione a esposizioni, eventi sportivi o culturali ed eventi analoghi per un periodo non superiore a novanta giorni, conformemente all'art. 64, lettera c) del regolamento delegato (UE) n. 2019/ 2035. Per questi equini, al solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale di animali che soggiornano in Italia per piu' di sette giorni, l'operatore di prima destinazione italiana ne inserisce in BDN l'ingresso nel proprio stabilimento entro sette giorni dall'ingresso con le modalita' di cui all'allegato A.